|   Regole 
        minime per il trattamento dei detenuti (Raccomandazione 
        Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987)     Il 
        Comitato dei ministri, in virtù dell’art 15.b dello Statuto del Consiglio 
        d’Europa:   
  |  | Considerando 
              che è interesse degli Stati membri del Consiglio d’Europa stabilire 
              principi comuni in materia di politica penale;  |  |  | Constatando 
              che, nonostante i progressi considerevoli intervenuti nella adozione 
              di misure non carcerarie di trattamento dei delinquenti, la privazione 
              della libertà rimane una sanzione necessaria nei sistemi di giustizia 
              penale;  |  |  | Considerando 
              il ruolo importante delle regole internazionali nella prassi e nella 
              filosofia penitenziaria;  |  |  | Osservando 
              tuttavia che l’evoluzione della società e i mutamenti relativi al 
              trattamento dei detenuti e alla organizzazione penitenziaria hanno 
              reso opportuna una riformulazione delle regole minime per il trattamento 
              dei detenuti adottate dal Consiglio d’Europa, anche per sostenere 
              e incoraggiare nel modo migliore questi sviluppi, e per offrire 
              un quadro di riferimento ai progressi futuri;  |  |  | Raccomanda 
              ai governi degli Stati membri di ispirarsi nella loro legislazione 
              e prassi interne ai principi contenuti nel testo delle regole penitenziarie 
              europee, figuranti in allegato alla presente raccomandazione, in 
              vista della loro progressiva messa in opera. prestando una attenzione 
              particolare agli obiettivi enunciati nel preambolo ed ai principi 
              fondamentali esposti nella parte 1 e di dare a questo testo la massima 
              diffusione possibile.  |    La 
        finalità delle regole è:   
         
          di 
            stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti dell’amministrazione 
            penitenziaria che siano essenziali per assicurare delle condizioni 
            umane di detenzione e di trattamento positivo nel quadro di un sistema 
            moderno e progressivo: 
         
          di 
            stimolare le amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, 
            una gestione e una prassi fondate su principi attuali finalizzati 
            ed equi: 
         
          di 
            incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento 
            conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare 
            condizioni nelle quali esso possa svolgere al meglio le proprie prestazioni 
            a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati, 
            e della soddisfazione della propria vocazione professionale: 
         
          di 
            definire criteri di base realistici che permettano alle Amministrazioni 
            penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente dei 
            risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati 
            livelli qualitativi. 
         È 
        stato sottolineato che le regole non costituiscono un modello di sistema 
        poiché in pratica numerose Amministrazioni penitenziarie europee sono 
        già oggi andate oltre tali regole e che altre si affretteranno a seguire 
        tale esempio. In ogni caso ove l’applicazione delle regole fosse difficoltosa 
        o ponesse dei problemi di ordine pratico, il Consiglio d’Europa ha l’esperienza 
        ed i mezzi necessari per assistere con i suoi consigli, e comunicare gli 
        esiti delle esperienze di cui già dispongono in questa materia le diverse 
        Amministrazioni penitenziarie. Nelle 
        regole si è molto insistito sulla nozione di dignità umana, sulla volontà 
        dell’Amministrazione penitenziaria di intraprendere un trattamento positivo 
        ed umano. Sull’importanza del ruolo del personale e di un approccio moderno 
        alla gestione della amministrazione. Le regole sono state elaborate per 
        servire da parametro. guidare 
        o incoraggiare l’azione del personale di ogni livello dell’Amministrazione 
        penitenziaria. Il commento che accompagna le regole ha per finalità la 
        migliore comprensione e accettazione delle stesse conferendo loro la flessibilità 
        necessaria per assicurarne il più alto e realistico livello di applicazione 
        anche oltre le regole base. 
 Parte 
        prima Principi 
        fondamentali   
         
          La 
            privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e 
            morali che assicurino il rispetto della dignità umana e in conformità 
            con queste regole. 
         
          Le 
            regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare 
            alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali. nascita. 
            condizione economica di altro tipo. Le credenze religiose e i principi 
            morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati. 
         
          La 
            finalità del trattamento dei condannati deve essere quella di salvaguardare 
            la loro salute e dignità e, nella misura in cui lo permetta la durata 
            della pena, di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare 
            quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento 
            sociale. con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge 
            e di provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione. 
         
          Ispettori 
            qualificati e dotati di esperienza, nominati da una autorità competente, 
            devono procedere alla ispezione regolare degli istituti e dei servizi 
            penitenziari. Il loro compito deve consistere in particolare nel sorvegliare 
            se ed in quale misura questi istituti sono amministrati conformemente 
            alle leggi e ai regolamenti in vigore, agli obiettivi dei servizi 
            penitenziari e alle norme contenute in queste regole. 
         
          Il 
            rispetto dei diritti individuali dei detenuti, in particolare la legalità 
            dell’esecuzione delle pene, deve essere assicurato da una autorità 
            giudiziaria o ogni altra autorità legalmente abilitata a visitare 
            i detenuti e non appartenente alla Amministrazione penitenziaria. 
         
          Queste 
            regole devono essere portate a conoscenza del personale nella lingua 
            nazionale. Esse devono essere anche disponibili per i detenuti nella 
            stessa lingua e in altre lingue, nella misura del possibile. 
         
 
         
        Parte 
          seconda Gestione 
          degli istituti penitenziari     Ingresso 
          e registrazione   
          I dati essenziali del titolo di detenzione e quelli relativi 
          all’ingresso devono essere immediatamente registrati 
          In 
            ogni luogo ove vi siano persone in stato di detenzione deve essere 
            conservata, per ogni detenuto, una completa e sicura registrazione 
            delle seguenti informazioni: 
        a) 
          dati sulla identità personale; b) 
          motivazione del titolo di detenzione e autorità che lo ha emesso; c) 
          giorno ed ora dell’ingresso e della uscita.  
          Le 
            procedure di ingresso devono essere conformi ai principi fondamentali 
            contenuti nelle regole e idonee ad aiutare i detenuti a risolvere 
            i propri urgenti problemi personali. 
         
          Appena 
            possibile, successivamente all’ingresso, deve essere formato un fascicolo 
            dettagliato sulla situazione processuale di ogni condannato a pena 
            di una certa durata e organizzato un programma di trattamento in vista 
            della liberazione, tale programma sarà portato a conoscenza del direttore 
            o, se del caso, sottoposto alla sua approvazione. Ogni fascicolo deve 
            contenere il referto del sanitario e i rapporti del personale che 
            si trova in diretto contatto con il detenuto internato. I fascicoli 
            e le informazioni relative ai detenuti devono essere mantenuti, con 
            il debito riguardo alloro carattere riservato, in dossier individuali 
            regolarmente aggiornati ed accessibili alle sole persone autorizzate. 
        
         
           Assegnazione 
          e classificazione dei detenuti    
          Per 
            l’assegnazione dei detenuti ai diversi istituti o regimi penitenziari 
            deve essere considerata la loro posizione giuridica (in attesa di 
            giudizio o condannati, delinquenti primari o recidivi. condannati 
            a pene lunghe o brevi), le esigenze particolari del loro trattamento, 
            le esigenze sanitarie, il sesso e l’età. Gli uomini e le donne devono 
            essere detenuti separatamente in linea di principio, ma essi possono 
            partecipare assieme ad attività organizzate previste in un determinato 
            programma di trattamento. Gli imputati ed i condannati devono essere 
            detenuti separatamente in linea di principio, salvo che essi accettino 
            di essere assegnati insieme odi partecipare in comune ad attività 
            organizzate ad essi utili. I giovani detenuti devono essere alloggiati 
            in condizioni che li proteggano, nel modo migliore possibile, dalle 
            influenze negative e che tengano conto delle necessità peculiari della 
            loro età. 
         
          La 
            classificazione o riclassificazione dei detenuti deve avere la finalità. 
        a) 
          di separare dagli altri quei detenuti che. in ragione dei loro precedenti 
          penali o per la loro personalità, hanno interesse a beneficiare di tale 
          separazione o che possono esercitare una influenza negativa sugli altri; b) 
          di assegnare i detenuti in modo da facilitare il loro trattamento ed 
          il loro reinserimento sociale tenendo conto delle esigenze della amministrazione 
          e della sicurezza  
          Nella 
            misura del possibile bisogna utilizzare separati istituti o separate 
            sezioni di un istituto per facilitare l’applicazione dei diversi regimi 
            di trattamento o l’assegnazione di determinate categorie di detenuti. 
        
         
           Locali 
          di detenzione    
          I 
            detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la 
            notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata 
            vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti. Quando 
            una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti 
            adatti ad essere alloggiati in queste condizioni. Deve essere adottata 
            una sorveglianza notturna, in relazione alla natura dell’istituto. 
         
          I 
            locali di detenzione ed, in particolare, i locali occupati di notte 
            devono rispondere a requisiti di sanità e igiene, tenuto conto delle 
            condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la cubatura 
            d’aria, una superficie ragionevole, l’illuminazione, il riscaldamento 
            e l’areazione. 
         
          In 
            tutti i locali in cui i detenuti devono vivere e lavorare: 
        a) 
          le finestre devono essere abbastanza ampie perché i detenuti, tra l’altro, 
          possano leggere o lavorare alla luce naturale in condizioni normali. 
          Esse devono essere costruite in modo da permettere l’ingresso di aria 
          esterna, salvo che esista un sistema adeguato di aria condizionata. 
          Inoltre, tenuto conto delle esigenze della sicurezza, le finestre devono 
          presentare, quanto a dimensione, ubicazione e costruzione, un aspetto 
          il più possibile simile al normale; b) 
          la luce artificiale deve soddisfare gli standard tecnici riconosciuti.  
          Le 
            istallazioni sanitarie e l’accesso a queste ultime devono permettere 
            al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali, quando necessario, 
            in condizioni di pulizia e decenza. 
         
          Installazioni 
            adeguate di bagni e docce devono essere apprestate, perché ogni detenuto 
            possa essere in grado di fare il bagno o la doccia ad una temperatura 
            adatta al clima e con la frequenza necessaria per l’igiene generale, 
            relativamente alla stagione e alla regione geografica, ma in ogni 
            caso almeno una volta la settimana. Dovunque ciò sia possibile, i 
            detenuti dovrebbero avervi libero accesso in ogni momento ragionevole. 
         
          Tutti 
            i locali di un istituto devono essere sempre mantenuti in perfetto 
            stato di ordine e pulizia. 
        
         
           L’igiene 
          personale    
          I 
            detenuti devono essere obbligati a mantenere pulite le loro persone, 
            e, per questo fine, essi devono disporre di acqua e degli articoli 
            di toilette necessari per la loro igiene e pulizia. 
         
          Per 
            ragioni di igiene, affinché i detenuti possano avere un aspetto decoroso, 
            e mantenere il rispetto di se stessi, sarà fornito ad essi il necessario 
            per la cura dei capelli e della barba; gli uomini devono potersi radere 
            regolarmente. 
        
         
           Vestiario 
          e corredo per il letto    
          I 
            detenuti che non sono autorizzati a portare indumenti propri devono 
            ricevere un vestiario adatta al clima e tale da mantenerli in buona 
            salute. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante 
            o umiliante. Tutti gli indumenti devono essere puliti e mantenuti 
            in buono stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la 
            frequenza necessaria al mantenimento dell’igiene. Quando un detenuto 
            ottiene un permesso per uscire dall’istituto, deve essere autorizzato 
            a portare i propri indumenti personali o degli indumenti che non attirino 
            l’attenzione. 
         
          Al 
            momento dell’ingresso di un detenuto in un istituto devono essere 
            adottate misure per assicurare il mantenimento in buono stato dei 
            suoi indumenti. 
         
          Ogni 
            detenuto deve disporre di un idoneo letto individuale e di idonea 
            relativa biancheria personale, che deve essere mantenuta in buono 
            stato e cambiata con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia. 
        
         
           Alimentazione    
          L’Amministrazione 
            deve, in conformità alle norme stabilite in materia dalle autorità 
            sanitarie, fornire ai detenuti, negli orari abituali, un’alimentazione 
            convenientemente preparata e presentata, rispondente in quantità e 
            qualità alle regole della dietetica e dell’igiene moderna, e che tenga 
            conto della loro età, della loro salute, della natura del loro lavoro 
            e, nella misura del possibile, delle esigenze religiose e culturali. 
            L’acqua potabile deve essere disponibile per ogni detenuto. 
        
         
           Servizi 
          sanitari    
          Ogni 
            istituto penitenziario deve disporre almeno dell’opera del medico 
            generico. I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta 
            relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi 
            devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, se 
            del caso, per il trattamento delle turbe psichiche. I detenuti malati 
            che richiedono cure specialistiche devono essere ricoverati in istituti 
            specializzati o in strutture sanitarie civili. Quando un trattamento 
            ospedaliero è organizzato nell’istituto, questo deve essere provvisto 
            di installazioni, materiali e prodotti farmaceutici che consentano 
            di offrire ai malati le cure ed i trattamenti convenienti; il personale 
            sanitario deve avere una sufficiente formazione professionale. Ogni 
            detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato. 
         
          I 
            detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa 
            provocare loro un danno fisico o morale. 
         
          Nella 
            misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee 
            per permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno all’istituto. 
            Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti devono disporre 
            di personale adeguato e di strutture idonee per il parto e le cure 
            post-natali. Se un bambino è nato in istituto. questo fatto non deve 
            essere menzionato nel certificato di nascita. Se le madri detenute 
            sono autorizzate a tenere con sé i propri figli, si deve poter disporre 
            di un asilo nido dotato di personale qualificato dove i bambini saranno 
            sistemati quando non sono affidati alle loro madri. 
         
          Il 
            sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto nel più breve tempo 
            possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza necessaria, 
            in particolare al fine di accertare l’esistenza di una malattia fisica 
            o psichica e di adottare tutte le misure necessarie per le cure mediche, 
            di assicurare l’isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti 
            da malattie infettive o contagiose, di individuare le deficienze fisiche 
            o psichiche che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto 
            dopo la liberazione, e di determinare l’idoneità di ogni detenuto 
            al lavoro. 
         
          Il 
            sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti, 
            deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle 
            norme ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che segnalano 
            di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione 
            è particolarmente attirata. 
         
          Il 
            sanitario deve far rapporto al direttore ogni qualvolta ritenga che 
            la salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere sfavorevolmente 
            influenzata da un prolungamento oda una qualsivoglia modalità della 
            detenzione. Il sanitario o una autorità competente deve effettuare 
            delle ispezioni regolari e consigliare il direttore per quel che riguarda: 
        a) 
          La quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti 
          e dell’acqua; b) 
          L’igiene e la pulizia dell’istituto e dei detenuti; c) 
          Le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l’illuminazione e la ventilazione 
          dell’istituto; d) 
          La qualità e la pulizia dei vestiti e del corredo per il letto dei detenuti. Il 
          direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del 
          sanitario e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure idonee 
          perché tali raccomandazioni siano applicate; in caso di disaccordo, 
          o se la materia non rientra nella sua competenza, egli deve trasmettere 
          immediatamente le sue osservazioni e il rapporto sanitario all’autorità 
          sovraordinata.  
          I 
            servizi sanitari dell’istituto devono adoperarsi, per diagnosticare 
            e curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni, suscettibili 
            di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua liberazione. 
            A questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche, 
            chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese quelle che sono 
            fornite all’esterno. 
        
         
           Disciplina 
          e punizioni    
          L’ordine 
            e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della sicurezza, 
            di una vita comunitaria bene organizzata e degli obiettivi del trattamento 
            perseguiti nell’istituto. 
         
          Nessun 
            detenuto potrà rivestire nei servizi dell’istituto un ruolo che importi 
            un potere disciplinare. Questa regola non dovrà comunque essere di 
            ostacolo al buon funzionamento di iniziative che implichino che determinate 
            attività o responsabilità di tipo sociale, educativo o sportivo siano 
            affidate, sotto controllo, a gruppi di detenuti nell’ambito della 
            loro partecipazione a programmi previsti dal loro regime. 
         
          I 
            seguenti punti devono essere regolati da una legge o da un regolamento 
            emanato dalla autorità competente. 
        a) 
          la condotta che integra una infrazione disciplinare: b) 
          il genere e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere 
          inflitte; c) 
          l’autorità competente a infliggere tali sanzioni; d) 
          l’autorità cui ricorrere e la procedura da seguire.  
          Un 
            detenuto non può essere punito che in conformità alle disposizioni 
            di una tale legge o di un tale regolamento, e mai due volte per lo 
            stesso fatto. Il rapporto disciplinare deve essere immediatamente 
            trasmesso alle autorità competenti che decidono senza ritardo. Nessun 
            detenuto può essere punito senza essere informato dell’infrazione 
            che gli si contesta e senza che abbia la possibilità di discolparsi. 
            Quando necessario e possibile, il detenuto deve essere autorizzato 
            a discolparsi per mezzo di un interprete. 
         
          Le 
            sanzioni collettive, le pene corporali, la assegnazione ad una camera 
            priva di luce così come ogni punizione crudele, inumana o degradante 
            devono essere completamente vietate come sanzioni disciplinari. 
         
          La 
            sanzione dell’isolamento disciplinare e ogni altra misura punitiva 
            che rischierebbe di alterare la salute fisica e mentale del detenuto 
            non possono essere inflitte se non quando il medico, dopo aver esaminato 
            il detenuto, certifichi per iscritto che costui è in condizioni di 
            sopportarle. In ogni caso tali misure non devono mai essere contrarie 
            ai principi posti dalla regola, né discostarsene. Il sanitario deve 
            visitare giornalmente i detenuti che subiscono tali sanzioni disciplinari 
            e deve fare rapporto al direttore, se ritiene necessario porre fine 
            alla sanzione o modificarla per ragioni di salute fisica o psichica. 
        
         
           Strumenti 
          di contenzione    
          L’uso 
            di catene e ferri deve essere proibito. Le manette, le camicie di 
            forza e altri mezzi di contenzione non saranno mai impiegali a titolo 
            di sanzione. Essi non potranno essere utilizzati che nei casi seguenti: 
        a) 
          se necessario, come precauzione contro una evasione durante un trasferimento, 
          purché siano tolte quando il detenuto compare davanti ad una autorità 
          giudiziaria o amministrativa, a meno che la detta autorità decida altrimenti; b) 
          per ragioni sanitarie, su indicazione e sotto controllo del medico; c) 
          per ordine del direttore, se gli altri mezzi per contenere il detenuto 
          siano falliti, al fine di impedirgli di causare pregiudizio a se stesso 
          o ad altri o causare danni rilevanti: in questo caso, il direttore deve 
          consultare con urgenza il sanitario e fare rapporto all’autorità amministrativa 
          superiore.  
          Il 
            modello e il sistema di impiego degli strumenti di contenzione autorizzati 
            dall’articolo precedente devono essere regolati dalla legge o dai 
            regolamenti. La loro applicazione non deve essere prolungata oltre 
            il tempo strettamente necessario. 
        
         
           Informazione 
          e reclami dei detenuti    
          Ogni 
            detenuto, al momento dell’ingresso in istituto, deve ricevere informazioni 
            scritte relative alla regolamentazione del trattamento dei detenuti 
            della propria categoria, alle regole disciplinari dell’istituto, ai 
            mezzi autorizzati per ottenere informazioni e formulare reclami, a 
            tutto ciò che può essere necessario per permettergli di conoscere 
            i suoi diritti e obblighi e adattarsi alla vita dell’istituto. Se 
            il detenuto non può comprendere le informazioni scritte, esse devono 
            essere fornite oralmente. 
         
          Ogni 
            detenuto deve avere, quotidianamente, la possibilità di avanzare richieste 
            e sporgere reclami al direttore dell’istituto o al funzionario che 
            ne fa le veci. Ogni detenuto deve potersi rivolgere, o presentare 
            istanze e sporgere reclami, a un ispettore degli istituti o a ogni 
            altra autorità autorizzata a visitare l’istituto senza la presenza 
            del direttore e di altri membri del personale. Ogni detenuto deve 
            essere autorizzato ad indirizzare, in busta chiusa, un’istanza o reclamo 
            all’amministrazione penitenziaria centrale, all’autorità giudiziaria 
            o ad altre autorità competenti. Ogni istanza o reclamo indirizzato 
            o trasmesso all’autorità penitenziaria deve essere esaminato senza 
            ritardo e la risposta al detenuto deve essere data in tempo utile. 
        
         
           Contatti 
          con il mondo esterno    
          I 
            detenuti devono essere autorizzati ad avere contatti con le famiglie 
            e, nei limiti imposti dalle esigenze del trattamento, dalla sicurezza 
            e dall’ordine e disciplina dell’istituto, con le persone e i rappresentanti 
            di organismi esterni, e a ricevere visite di dette persone a intervalli 
            regolari. Per incoraggiare i contatti con il mondo esterno, deve essere 
            previsto un sistema di permessi compatibile con gli obiettivi del 
            trattamento, che sono oggetto della parte IV di queste regole. 
         
          I 
            detenuti stranieri dovrebbero essere informati senza ritardo del diritto 
            di richiedere contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare 
            dello Stato cui appartengono, e ragionevoli agevolazioni devono essere 
            loro accordate a tal fine, l’Amministrazione penitenziaria dovrebbe 
            cooperare strettamente con ogni rappresentanza nell’interesse dei 
            detenuti stranieri che possono avere esigenze particolari. I detenuti 
            cittadini di Stati che non hanno rappresentanze diplomatiche o consolari 
            nel Paese, così come i rifugiati e gli apolidi, devono godere delle 
            stesse agevolazioni per comunicare con il rappresentante diplomatico 
            del Paese incaricato di proteggere i loro interessi o con ogni altra 
            autorità nazionale o internazionale il cui compito è di proteggere 
            tali interessi. 
         
          I 
            detenuti devono potere tenersi regolarmente al corrente degli avvenimenti 
            sia con la lettura di giornali quotidiani, periodi o altre pubblicazioni, 
            sia attraverso la radio e la televisione, sia con conferenze o ogni 
            altro mezzo simile autorizzato o controllato dall’amministrazione. 
            Disposizioni particolari dovrebbero essere adottate per soddisfare 
            i bisogni dei cittadini stranieri che hanno difficoltà linguistiche. 
        
         
           Assistenza 
          religiosa e morale    
          Ogni 
            detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a soddisfare 
            le esigenze della propria vita religiosa. spirituale e morale, partecipando 
            alle funzioni o riunioni organizzate nell’istituto e disponendo dei 
            libri e delle pubblicazioni necessarie. 
         
          Se 
            nell’istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti 
            alla stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione 
            deve essere nominato o riconosciuto. Se il numero dei detenuti lo 
            giustifica e le circostanze lo permettono, l’intervento dovrebbe essere 
            di tipo permanente. Il rappresentante qualificato nominato o riconosciuto 
            ai sensi del paragrafo deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente 
            i servizi e le attività religiose e a effettuare visite pastorali 
            particolari, negli orari a ciò riservati, ai detenuti appartenenti 
            alla sua religione. Il diritto di entrare in contatto con un rappresentante 
            qualificato di una religione non deve essere rifiutato ad alcun detenuto. 
            Se un detenuto si oppone alla visita di un rappresentante di una religione, 
            la sua volontà deve essere rispettata. 
        
         
           Deposito 
          degli oggetti appartenenti ai detenuti    
          Quando 
            il regolamento non autorizza i detenuti a tenere in loro possesso 
            denaro, oggetti di valore e altri effetti loro appartenenti, questi 
            devono essere conservati in luogo sicuro, al momento dell’ammissione 
            nello stabilimento. Un elenco di essi sarà compilato e firmato dal 
            detenuto. Devono essere adottate misure per conservare questi oggetti 
            in buono stato. Se qualche oggetto deve essere distrutto per motivi 
            di igiene, il fatto sarà registrato e il detenuto ne sarà informato. 
            Tali oggetti e il denaro devono essere restituiti al detenuto al momento 
            della liberazione, ad eccezione del denaro legalmente prelevato e 
            degli oggetti che egli ha potuto inviare all’esterno o che hanno dovuto 
            essere distrutti per motivi di igiene. Il detenuto deve firmare una 
            ricevuta per il denaro e gli oggetti che gli sono stati restituiti. 
            Nella misura del possibile, i valori egli oggetti inviati dall’esterno 
            al detenuto sono sottoposti alle stesse regole, a meno che il loro 
            uso durante la detenzione sia previsto ed autorizzato. Se il detenuto 
            porta con sé medicinali al momento dell’ammissione in istituto, il 
            medico deciderà sul loro impiego. 
        
         
           Notificazioni 
          di decessi, malattie, trasferimenti    
          In 
            caso di decesso o grave malattia di un detenuto, o di ricovero in 
            un istituto per il trattamento di malattie o anormalità psichiche, 
            il direttore deve informare immediatamente il coniuge, se il detenuto 
            è coniugato, o il parente più prossimo, e in ogni caso ogni altra 
            persona preventivamente indicata dal detenuto. Un detenuto deve essere 
            informato subito della morte o della grave malattia di un parente 
            prossimo. In tal caso, e quando le circostanze lo permettono, il detenuto 
            dovrebbe essere autorizzato a visitare libero o scortato il parente 
            malato, od a rendere visita alla salma. Ogni detenuto deve avere il 
            diritto di informare subito la sua famiglia della propria detenzione 
            o del proprio trasferimento in un altro istituto. 
        
         
           Trasferimento 
          dei detenuti    
          Quando 
            i detenuti sono condotti in un istituto o ne sono trasferiti, essi 
            devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico, ed 
            opportune disposizioni devono essere adottate per proteggerli dagli 
            insulti, dalla curiosità e da ogni tipo di pubblicità. Deve essere 
            proibito il trasporto dei detenuti in veicoli con ventilazione e illuminazione 
            non adeguata, o in condizioni che impongono loro una non necessaria 
            sofferenza fisica o un’umiliazione. Il trasporto di detenuti deve 
            avvenire a spese dell’amministrazione e conformemente alle regole 
            in vigore. 
         
 Parte 
          terza Personale 
         
           
          Considerato 
            il ruolo fondamentale del personale penitenziario, ai fini della buona 
            gestione dell’istituto e gli sforzi per raggiungere gli obiettivi 
            riguardanti l’organizzazione ed il trattamento, le Amministrazioni 
            penitenziarie daranno la massima priorità alla piena applicazione 
            delle regole relative al personale. 
         
          I 
            membri del personale penitenziario saranno costantemente incoraggiati, 
            attraverso strumenti di formazione, procedure di consultazione e metodi 
            efficaci di gestione, a sviluppare il senso di umanità e del lavoro. 
         
          L’Amministrazione 
            penitenziaria deve considerare che uno dei suoi maggiori compiti è 
            di tenere l’opinione pubblica costantemente informata, del ruolo svolto 
            dal sistema penitenziario e del lavoro compiuto dal suo personale, 
            in maniera da far meglio comprendere al pubblico l’importanza del 
            contributo offerto dal personale alla società. 
         
          Amministrazione 
            penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni livello 
            al momento del reclutamento e delle progressioni di carriera. Deve 
            essere tenuto conto in particolare delle qualità morali e umane, della 
            capacità professionale e delle attitudini personali a tale lavoro. 
            I membri del personale devono normalmente essere impiegati, a titolo 
            permanente, in qualità di funzionari penitenziari: essi devono avere 
            lo status di pubblici impiegati e conseguentemente godere della stabilità 
            dell’impiego, che può essere condizionata soltanto dalla loro buona 
            condotta, dall’efficacia nel lavoro, dalle buone condizioni fisiche 
            e mentali, e da un livello di istruzione appropriato. La remunerazione 
            deve essere sufficiente per permettere di assumere e trattenere in 
            servizio uomini e donne competenti: i vantaggi di carriera e le condizioni 
            di impiego devono essere stabiliti tenendo conto della natura penosa 
            del lavoro. Ogni volta che è necessario impiegare personale a tempo 
            parziale, questi criteri dovrebbero essere seguiti anche per tale 
            personale, in quanto applicabili. 
         
          Il 
            personale, al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo 
            di esperienza pratica, deve frequentare un corso di formazione generale 
            e particolare e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la 
            sua preparazione professionale renda ciò non necessario. Durante la 
            carriera il personale dovrà mantenere e migliorare le sue conoscenze 
            e la competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento 
            organizzati periodicamente dall’amministrazione. Dovrebbero essere 
            adottate le misure necessarie per far acquistare una esperienza e 
            una formazione più estesa al personale le cui capacità professionali 
            sarebbero da ciò incrementate. La formazione di tutto il personale 
            dovrebbe includere una informazione sulle regole penitenziarie europee 
            e sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea dei diritti 
            dell’uomo. 
         
          Tutti 
            i membri del personale devono in ogni circostanza comportarsi e svolgere 
            i propri compiti in modo che il loro esempio abbia una influenza positiva 
            sui detenuti e provochi il loro rispetto. 
         
          Nella 
            misura del possibile il personale deve comprendere un numero sufficiente 
            di specialisti come psichiatri, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, 
            capi d’arte, insegnanti di educazione fisica e istruttori sportivi. 
         
          Questo 
            personale ed altri specialisti devono normalmente essere impiegati 
            a pieno tempo. Ciò non esclude che si possa ricorrere ad impiegati 
            part-time o a volontari, in caso di necessità, se il loro impiego 
            è considerato opportuno. L’Amministrazione penitenziaria deve assicurare 
            che ogni istituto sia sempre sotto la piena responsabilità del direttore, 
            del vice direttore o di altro funzionario autorizzato. Il direttore 
            di un istituto deve essere adeguatamente qualificato per il suo incarico, 
            in relazione alle qualità personali, alla competenza amministrativa, 
            alla formazione e all’esperienza. Il direttore deve essere nominato 
            a pieno tempo ed essere disponibile e accessibile in ogni momento, 
            secondo quanto richiesto dall’Amministrazione penitenziaria nelle 
            sue istruzioni professionali. Quando due o più istituti sono sotto 
            l’autorità di un solo direttore, questi deve visitarli ad intervalli 
            frequenti. Ognuno degli istituti deve avere a capo un funzionario 
            responsabile. 
         
          L’Amministrazione 
            deve promuovere metodi di organizzazione e sistemi di gestione idonei 
            ad assicurare una buona comunicazione tra le diverse categorie di 
            personale dell’istituto e un buon coordinamento dei servizi, specialmente 
            per quel che concerne il trattamento ed il reinserimento sociale dei 
            detenuti. 
         
          Il 
            direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale 
            dell’istituto devono parlare la lingua della maggioranza dei detenuti, 
            o una lingua compresa dalla maggioranza di essi. Si deve ricorrere 
            ai servizi di un interprete ogni volta che ciò sia necessario e possibile. 
         
          Devono 
            essere adottate misure per assicurarsi che un medico qualificato e 
            riconosciuto sia in condizione di intervenire in ogni momento in caso 
            di urgenza. Negli istituti che non dispongono di uno o più medici 
            a pieno tempo, un medico a part-time o personale autorizzato di un 
            servizio sanitario deve effettuare visite regolari. 
         
          Deve 
            essere incoraggiato l’impiego, in un istituto o sezione di istituto 
            che ospita detenuti di un determinato sesso, di personale dell’altro 
            sesso. 
         
          Il 
            personale degli istituti non deve utilizzare la forza nei confronti 
            dei detenuti se non in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione 
            o di resistenza fisica, attiva o passiva a un ordine impartito in 
            base alla legge o al regolamento. Il personale che ha fatto ricorso 
            alla forza deve limitarne l’uso allo stretto necessario e deve fare 
            rapporto sull’incidente immediatamente al direttore dell’istituto. 
            Il personale deve ricevere quando necessario una speciale formazione 
            tecnica per rendere inoffensivi i detenuti violenti. Salvo che in 
            circostanze speciali, il personale che svolge i suoi compiti a contatto 
            diretto dei detenuti non deve essere armato. Inoltre, non si deve 
            mai affidare un’arma a un membro del personale senza che questi sia 
            stato ben addestrato per il suo uso. 
         
 Parte 
          quarta Obiettivi 
          del trattamento e regime penitenziario 
         
           
          La 
            detenzione, comportando la privazione della libertà, è una punizione 
            in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari 
            non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo 
            che come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell’isolamento 
            o dalle esigenze della disciplina. 
         
          Ogni 
            sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti 
            siano regolati e gestiti in maniera da: 
        a) 
          assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità 
          umana e con le norme accettate dalla collettività; b) 
          ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze 
          tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a 
          far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale 
          nei detenuti; c) 
          mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro 
          famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi 
          dei detenuti e delle loro famiglie; d) 
          offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro attitudini 
          e di accrescere le loro prospettive di reinserimento nella società dopo 
          la liberazione.  
          A 
            questi fini, tutte le risorse riabilitative, educative, morali, spirituali 
            e di altro tipo dovrebbero essere disponibili e utilizzate secondo 
            le necessità trattamentali individuali dei detenuti. Si dovrebbero 
            quindi prevedere: 
        a) 
          un aiuto e un’assistenza spirituale e la possibilità di lavorare, di 
          beneficiare di un orientamento e di un addestramento professionale, 
          di studiare, di praticare esercizi fisici, sviluppare le attitudini 
          e vivere in società, avere l’aiuto di esperti, essere occupati in attività 
          di gruppo e ricreative; b) 
          misure appropriate perché tali attività siano concepite, nella misura 
          del possibile, in modo da rendere più numerosi i contatti e le relazioni 
          con la comunità esterna, anche per facilitare il reinserimento sociale 
          dopo la liberazione; c) 
          procedure per stabilire e rivedere i programmi individuali di trattamento 
          e di formazione, nei confronti dei detenuti dopo ampia consultazione 
          con il personale interessato e quando ciò sia praticabile, con i singoli 
          detenuti interessati; d) 
          sistemi di comunicazione e uno stile di gestione che favoriscano lo 
          stabilirsi di relazioni positive tra il personale e i detenuti, così 
          da permettere di elaborare prospettive di regime penitenziario e programmi 
          di trattamento efficaci.  
          Per 
            raggiungere questi obiettivi. si deve individualizzare il trattamento 
            e a tal fine, occorre disporre di un sistema flessibile di assegnazione 
            che permetta di collocare i detenuti in istituti o sezioni separate, 
            dove ognuno possa ricevere il trattamento idoneo e la opportuna formazione. 
            Il tipo, la dimensione, l’organizzazione e la capacità di questi istituti 
            saranno determinati essenzialmente dalla natura del trattamento applicato. 
            È necessario assicurarsi che i detenuti siano assegnati tenendo conto 
            delle necessità di ordine e sicurezza, ma ogni restrizione dovrebbe 
            essere adottata nella misura minima possibile compatibile con la sicurezza 
            e dovrebbe rispettare gli speciali bisogni del detenuto. È necessario 
            adoperarsi per assegnare i detenuti ad istituti aperti, o comunque 
            offrire loro ampie opportunità di contatti con la comunità esterna. 
            Nel caso di detenuti stranieri, bisogna considerare come particolarmente 
            importanti i contatti con appartenenti alla comunità esterna della 
            loro stessa nazionalità. 
         
          Il 
            più presto possibile dopo l’ingresso in istituto e dopo l’osservazione 
            della personalità di ogni detenuto condannato a pena di ragionevole 
            durata, dovrà essere preparato un programma di trattamento in un istituto 
            idoneo sulla base dei risultati ottenuti circa i suoi bisogni individuali. 
            le sue capacità e attività. e, in particolare le sue esigenze di vicinanza 
            alla famiglia. 
         
          Quale 
            che sia il regime penitenziario, i detenuti devono avere l’opportunità 
            di partecipare ad attività dell’istituto capaci di sviluppare il loro 
            senso di responsabilità, e di autonomia e di stimolarli a interessarsi 
            del proprio trattamento. Si dovrebbe cercare di sviluppare i metodi 
            per incoraggiare la cooperazione e la partecipazione dei detenuti 
            al proprio trattamento. A questo fine i detenuti devono essere incoraggiati 
            ad assumere, nei limiti specificati nella regola 34, delle responsabilità 
            in alcuni settori delle attività dell’istituto. 
         
          La 
            preparazione dei detenuti alla dimissione dovrebbe cominciare il più 
            presto possibile dopo l’ingresso in un istituto penitenziario. Per 
            questo il trattamento dei detenuti deve sottolineare la loro non esclusione 
            dalla comunità ma al contrario il fatto che essi continuano a farne 
            parte. Organismi della comunità e operatori sociali dovrebbero nella 
            misura del possibile essere coinvolti nella collaborazione con il 
            personale dell’istituto nel compito del reinserimento sociale dei 
            detenuti, in particolare mantenendo e migliorando le relazioni di 
            essi con le famiglie, con altre persone e con gli organismi sociali. 
            Dovranno essere adottate misure per salvaguardare. nella misura massima 
            possibile compatibile con la legge e la condanna subita, i diritti 
            civili, i diritti relativi alla sicurezza sociale e gli altri vantaggi 
            sociali dei detenuti. I programmi di trattamento dovrebbero prevedere 
            disposizioni relative ai permessi, che dovrebbero anche esser accordati 
            nella più larga misura possibile, per motivi sanitari, educativi, 
            professionali, familiari e per altre ragioni di carattere sociale. 
            I detenuti stranieri non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità 
            di beneficiare dei permessi soltanto a causa della loro nazionalità. 
            Inoltre, ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per permettere loro 
            di partecipare in comune alle attività previste dal loro regime al 
            fine di attenuare il loro senso di isolamento. 
        
         
           Lavoro    
          Il 
            lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo 
            del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell’istituto. 
            I condannati possono essere soggetti all’obbligo di lavoro, tenuto 
            conto delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal 
            sanitario. Un lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso, 
            altre attività utili, devono essere proposte al detenuto per occuparlo 
            durante la normale durata di una giornata di lavoro. Nella misura 
            del possibile, il lavoro deve essere tale da conservare e aumentare 
            la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita dopo la 
            sua dimissione. Bisogna offrire una formazione professionale per mestieri 
            utili ai detenuti che sono nella condizione di profittarne, e particolarmente 
            i giovani. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale, 
            con le possibilità dell’amministrazione e le esigenze di disciplina 
            dell’istituto, i detenuti devono poter scegliere il tipo di lavoro 
            che desiderano effettuare. 
         
          L’organizzazione 
            e il metodo di lavoro negli istituti devono avvicinarsi, nella misura 
            del possibile, a quelli che regolano un lavoro nella società esterna, 
            al fine di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro 
            libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche 
            c tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni 
            metodi di gestione e produzione. Il fine di trarre un profitto finanziario 
            dal lavoro penitenziario può avere quale effetto l’innalzamento del 
            livello, ed il miglioramento della qualità della formazione, ma gli 
            interessi dei detenuti ed il loro trattamento non devono essere subordinati 
            a questo fine. 
         
          Il 
            lavoro per i detenuti deve essere assicurato dalla Amministrazione 
            penitenziaria: 
        a) 
          sia nei propri locali, officine e tenute agricole; b) 
          sia in collaborazione con imprenditori privati, all’interno o all’esterno 
          dell’istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il 
          salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo 
          dei detenuti.  
          La 
            sicurezza e l’igiene devono essere assicurati nella stessa misura 
            che per i lavoratori liberi. Misure devono essere adottate per indennizzare 
            i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, 
            a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per 
            i lavoratori liberi 
         
          Il 
            numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti 
            deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti 
            il lavoro in libertà. I detenuti devono godere almeno di un giorno 
            di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi 
            alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro 
            reinserimento sociale. 
         
          Deve 
            essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti. 
            Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno 
            una parte della propria remunerazione per l’acquisto di oggetti autorizzati 
            dal regolamento, destinati all’uso personale, e di inviarne una parte 
            alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati. Il regolamento 
            dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata 
            dall’Amministrazione, per costituire un peculio che sarà restituito 
            al detenuto al momento della sua liberazione. 
        
         
           Istruzione    
          Un 
            programma di studi completo deve essere organizzato in ogni istituto 
            per offrire a tutti i detenuti la possibilità di soddisfare almeno 
            qualcuno dei loro bisogni e delle loro aspirazioni individuali. L’obiettivo 
            di tali programmi dovrebbe essere quello di aumentare la possibilità 
            di positivo reinserimento sociale, sostenere il morale dei detenuti, 
            migliorare il loro comportamento e promuovere il senso del rispetto 
            di sé. 
         
          L’istruzione 
            dovrebbe essere considerata come una attività del regime penitenziario, 
            informata allo stesso statuto e remunerazione di base del lavoro, 
            a condizione che sia organizzata durante l’orario di lavoro e faccia 
            parte integrante del programma individuale di trattamento. 
         
          L’istruzione 
            dei giovani detenuti, soprattutto di quelli di origine straniera o 
            aventi specifici bisogni culturali o connessi alla loro etnia, dovrebbe 
            attirare particolarmente l’attenzione delle amministrazioni penitenziarie. 
         
          Programmi 
            speciali di istruzione dovrebbero essere organizzati per detenuti 
            con speciali problemi, come gli analfabeti. 
         
          Nella 
            misura del possibile, l’istruzione del detenuto deve: 
        
           
            essere 
              integrata nel sistema di istruzione pubblica perché gli interessati 
              possano continuare con facilità la propria formazione dopo la liberazione; 
           
            essere 
              impartita in istituti scolastici fuori dell’istituto penitenziario. 
            
          Ogni 
            istituto deve disporre di una biblioteca destinata a tutte le categorie 
            di detenuti, convenientemente fornita con una larga scelta di libri 
            istruttivi e ricreativi. I detenuti devono essere incoraggiati ad 
            usufruirne pienamente. Quando possibile, la biblioteca dell’istituto 
            sarà organizzata in cooperazione con i servizi delle biblioteche pubbliche. 
        
         
           Educazione 
          fisica, esercizi, sport e attività ricreative    
          Il 
            regime penitenziario deve riconoscere l’importanza, per la salute 
            fisica e mentale, delle attività tendenti a mantenere i detenuti in 
            buona forma fisica, a compiere adeguati esercizi e a godere di attività 
            di tempo libero. 
         
          Conseguentemente 
            un appropriato programma di educazione fisica, di sport e di altre 
            attività di tempo libero, dovrebbe essere organizzato nel quadro del 
            sistema di trattamento e di formazione. A questo fine, dovrebbero 
            essere previsti spazi, installazioni ed attrezzature. 
         
          Le 
            Amministrazioni penitenziarie dovrebbero assicurare che i detenuti, 
            i quali partecipano a questi programmi, siano in possesso dei necessari 
            requisiti fisici. Speciali misure dovrebbero essere adottate per organizzare, 
            sotto direzione medica, attività fisiche, educative e correttive per 
            quei detenuti che ne hanno necessità. 
         
          Tutti 
            i detenuti che non lavorano all’esterno, o che non sono assegnati 
            a istituti aperti, devono essere autorizzati, se il tempo lo permette, 
            a godere di almeno un’ora giornaliera di permanenza o esercizio fisico 
            appropriato all’aria aperta, nella misura del possibile al riparo 
            dalle intemperie. 
        
         
           Preparazione 
          alla dimissione    
          Tutti 
            i detenuti dovrebbero poter beneficiare di misure specificamente dirette 
            ad assisterli per il reinserimento sociale, familiare e lavorativo 
            dopo la dimissione. Idonee procedure e speciali corsi dovrebbero essere 
            predisposti a questo fine. 
         
          Nel 
            caso di detenuti condannati a pena di più lunga durata, dovrebbero 
            essere adottate misure per assicurare un graduale reinserimento nella 
            società. Questo fine potrebbe essere conseguito in particolare grazie 
            a un programma di preparazione alla dimissione organizzato nell’istituto 
            stesso o in un altro istituto idoneo, o grazie a una liberazione condizionale 
            sorretta da un’efficace assistenza sociale. 
         
          Le 
            Amministrazioni penitenziarie dovrebbero lavorare in stretta cooperazione 
            con i servizi sociali e gli organismi che aiutano i detenuti liberati 
            a ritrovare un posto nella società, in particolare a riprendere la 
            vita familiare e lavorativa. Misure devono essere adottate per assicurare 
            che ai detenuti liberati siano forniti, se necessario, documenti di 
            identificazione validi e assistenza per reperire un alloggio idoneo 
            e un lavoro. Essi devono essere provvisti dei mezzi di sussistenza 
            per l’immediato, di abiti convenienti e adatti al clima e alla stagione, 
            e dei mezzi sufficienti per raggiungere la propria destinazione. Rappresentanti 
            autorizzati di servizio o organismi sociali dovrebbero potersi recare 
            nell’istituto e visitare i detenuti per dare un pieno contributo alla 
            preparazione della loro dimissione e del programma successivo alla 
            liberazione.
       
 Parte 
          quinta Regole 
          complementari applicabili a particolari categorie di detenuti   
         
          L’Amministrazione 
            penitenziaria deve essere guidata dalle regole precedenti nella misura 
            in cui esse possono essere applicate effettivamente alle particolari 
            categorie di detenuti per le quali sono dettate le seguenti regole 
            complementari. 
        
         
           Detenuti 
          in attesa di giudizio    
          Senza 
            pregiudizio delle regole legali dettate per la tutela della libertà 
            individuale e relative alla procedura da osservarsi riguardo ai detenuti 
            in attesa di giudizio, questi ultimi, che sono presunti innocenti 
            fino a che non siano dichiarati colpevoli, devono fruire dei benefici 
            che possono loro derivare ai sensi della regola 90, e devono essere 
            trattati senza altre restrizioni che quelle imposte dalle necessità 
            del procedimento penale e dalla sicurezza dell’istituto. 
         
          Ogni 
            detenuto in attesa di giudizio deve immediatamente potere informare 
            la famiglia del suo arresto e ad esso deve essere accordata ogni ragionevole 
            agevolazione per poter comunicare con la famiglia, gli amici e le 
            persone con le quali ha un legittimo interesse ad entrare in contatto. 
            Deve essere altresì autorizzato a ricevere, in condizioni soddisfacenti 
            dal punto di vista umano, visite da queste persone, con le sole restrizioni 
            e modalità di sorveglianza necessarie per l’amministrazione della 
            giustizia e l’ordine e la sicurezza dell’istituto. Se un detenuto 
            in attesa di giudizio non desidera informare qualcuna di queste persone, 
            l’Amministrazione penitenziaria non dovrebbe farlo di propria iniziativa, 
            a meno che ciò non sia necessario per ragioni connesse, ad esempio, 
            all’età, alla condizione mentale o ad ogni altra incapacità del detenuto. 
         
          Ogni 
            detenuto deve potere, all’inizio della detenzione, nominare un difensore 
            di fiducia o chiedere la nomina di un difensore d’ufficio, quando 
            ciò sia previsto, ed incontrare il proprio avvocato per predisporre 
            la difesa, preparare e trasmettere istruzioni confidenziali e riceverne, 
            a sua richiesta, ogni agevolazione deve essergli accordata a questo 
            effetto. In particolare deve potersi fare assistere gratuitamente 
            da un interprete nei suoi rapporti essenziali con gli organi amministrativi 
            e per la sua difesa. Gli incontri tra l’imputato e il suo difensore 
            possono essere controllati visivamente ma non uditivamente da un funzionario 
            di polizia o dell’istituto. La assegnazione dei detenuti in attesa 
            di giudizio deve essere conforme alle previsioni della regola 11, 
            paragrafo 3. 
         
          Salvo 
            che se le circostanze rendano ciò poco consigliabile, il detenuto 
            in attesa di giudizio deve poter disporre di una camera individuale. 
         
          Il 
            detenuto in attesa di giudizio deve avere la possibilità di indossare 
            i propri indumenti personali se questi sono puliti e convenienti. 
            I detenuti che non hanno tale possibilità devono essere forniti di 
            indumenti convenienti. In mancanza di tenute convenienti personali, 
            un abito civile in buone condizioni deve essere fornito al detenuto 
            in attesa di giudizio per comparire davanti all’autorità giudiziaria 
            o per altre uscite autorizzate. 
         
          Il 
            detenuto in attesa di giudizio deve avere nella misura del possibile 
            l’opportunità di lavorare, ma senza averne l’obbligo, Se lavora, deve 
            essere remunerato come gli altri detenuti. Se è previsto un programma 
            di studi e di formazione professionale, deve essere incoraggiato a 
            parteciparvi. 
         
          Il 
            detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a procurarsi, 
            a proprie spese o a spese di terzi, libri, giornali, materiali necessari 
            per scrivere, così come altri mezzi per impiegare il tempo nei limiti 
            compatibili con gli interessi dell’amministrazione della giustizia 
            e con l’ordine e la sicurezza dell’istituto. 
         
          Il 
            detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a essere visitato 
            e curato dal suo medico di fiducia e dal suo dentista personale, se 
            vi sono valide ragioni, In caso di rifiuto, questo dovrebbe essere 
            motivato. I costi relativi non devono essere a carico dell’Amministrazione 
            penitenziaria. 
        
         
           Condannati 
          per procedure non penali    
          Nei 
            Paesi dove la legge permette la carcerazione per ordine di organo 
            giudiziario, in seguito a una procedura non penale, tali detenuti 
            non devono essere assoggettati a restrizioni maggiori, né essere trattati 
            con severità maggiore, di quella minima necessaria per assicurare 
            l’ordine e la sicurezza. Il trattamento non può essere meno favorevole 
            di quello dei detenuti in attesa di giudizio, ad eccezione, eventualmente, 
            del fatto che essi possono essere obbligati a lavorare. 
        
         
           Detenuti 
          alienati e anormali psichici    
          Gli 
            alienati non dovrebbero essere detenuti negli istituti penitenziari, 
            e devono essere adottate misure per trasferirli al più presto possibile 
            in istituti destinati ai malati psichici. Istituti specializzati, 
            o sezioni a gestione sanitaria, dovrebbero essere disponibili per 
            l’osservanza e il trattamento dei detenuti colpiti da altre affezioni 
            o disordini psichici. Il servizio medico o psichiatrico dell’istituto 
            penitenziario deve assicurare il trattamento psichiatrico ad ogni 
            detenuto che ne abbia bisogno. Misure devono essere adottate, in collaborazione 
            con gli organismi comunitari competenti, per assicurare quando necessario, 
            dopo la dimissione, la continuazione del trattamento psichiatrica 
            e perché sia assicurata una assistenza sociale psichiatrica post-penitenziaria. 
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