Regole penitenziarie europee

 

Regole minime per il trattamento dei detenuti

(Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987)

 

 

Il Comitato dei ministri, in virtù dell’art 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa:

 

Considerando che è interesse degli Stati membri del Consiglio d’Europa stabilire principi comuni in materia di politica penale;

Constatando che, nonostante i progressi considerevoli intervenuti nella adozione di misure non carcerarie di trattamento dei delinquenti, la privazione della libertà rimane una sanzione necessaria nei sistemi di giustizia penale;

Considerando il ruolo importante delle regole internazionali nella prassi e nella filosofia penitenziaria;

Osservando tuttavia che l’evoluzione della società e i mutamenti relativi al trattamento dei detenuti e alla organizzazione penitenziaria hanno reso opportuna una riformulazione delle regole minime per il trattamento dei detenuti adottate dal Consiglio d’Europa, anche per sostenere e incoraggiare nel modo migliore questi sviluppi, e per offrire un quadro di riferimento ai progressi futuri;

Raccomanda ai governi degli Stati membri di ispirarsi nella loro legislazione e prassi interne ai principi contenuti nel testo delle regole penitenziarie europee, figuranti in allegato alla presente raccomandazione, in vista della loro progressiva messa in opera. prestando una attenzione particolare agli obiettivi enunciati nel preambolo ed ai principi fondamentali esposti nella parte 1 e di dare a questo testo la massima diffusione possibile.

 

La finalità delle regole è:

 

  1. di stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti dell’amministrazione penitenziaria che siano essenziali per assicurare delle condizioni umane di detenzione e di trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo:

  2. di stimolare le amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, una gestione e una prassi fondate su principi attuali finalizzati ed equi:

  3. di incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare condizioni nelle quali esso possa svolgere al meglio le proprie prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati, e della soddisfazione della propria vocazione professionale:

  4. di definire criteri di base realistici che permettano alle Amministrazioni penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente dei risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati livelli qualitativi.

È stato sottolineato che le regole non costituiscono un modello di sistema poiché in pratica numerose Amministrazioni penitenziarie europee sono già oggi andate oltre tali regole e che altre si affretteranno a seguire tale esempio. In ogni caso ove l’applicazione delle regole fosse difficoltosa o ponesse dei problemi di ordine pratico, il Consiglio d’Europa ha l’esperienza ed i mezzi necessari per assistere con i suoi consigli, e comunicare gli esiti delle esperienze di cui già dispongono in questa materia le diverse Amministrazioni penitenziarie.

Nelle regole si è molto insistito sulla nozione di dignità umana, sulla volontà dell’Amministrazione penitenziaria di intraprendere un trattamento positivo ed umano. Sull’importanza del ruolo del personale e di un approccio moderno alla gestione della amministrazione. Le regole sono state elaborate per servire da parametro.

guidare o incoraggiare l’azione del personale di ogni livello dell’Amministrazione penitenziaria. Il commento che accompagna le regole ha per finalità la migliore comprensione e accettazione delle stesse conferendo loro la flessibilità necessaria per assicurarne il più alto e realistico livello di applicazione anche oltre le regole base.

Parte prima

Principi fondamentali

 

  1. La privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana e in conformità con queste regole.

  2. Le regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali. nascita. condizione economica di altro tipo. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati.

  3. La finalità del trattamento dei condannati deve essere quella di salvaguardare la loro salute e dignità e, nella misura in cui lo permetta la durata della pena, di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale. con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e di provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione.

  4. Ispettori qualificati e dotati di esperienza, nominati da una autorità competente, devono procedere alla ispezione regolare degli istituti e dei servizi penitenziari. Il loro compito deve consistere in particolare nel sorvegliare se ed in quale misura questi istituti sono amministrati conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore, agli obiettivi dei servizi penitenziari e alle norme contenute in queste regole.

  5. Il rispetto dei diritti individuali dei detenuti, in particolare la legalità dell’esecuzione delle pene, deve essere assicurato da una autorità giudiziaria o ogni altra autorità legalmente abilitata a visitare i detenuti e non appartenente alla Amministrazione penitenziaria.

  6. Queste regole devono essere portate a conoscenza del personale nella lingua nazionale. Esse devono essere anche disponibili per i detenuti nella stessa lingua e in altre lingue, nella misura del possibile.

    Parte seconda

    Gestione degli istituti penitenziari

     

     

    Ingresso e registrazione

     

  1. I dati essenziali del titolo di detenzione e quelli relativi all’ingresso devono essere immediatamente registrati

  2. In ogni luogo ove vi siano persone in stato di detenzione deve essere conservata, per ogni detenuto, una completa e sicura registrazione delle seguenti informazioni:

  3. a) dati sulla identità personale;

    b) motivazione del titolo di detenzione e autorità che lo ha emesso;

    c) giorno ed ora dell’ingresso e della uscita.

  4. Le procedure di ingresso devono essere conformi ai principi fondamentali contenuti nelle regole e idonee ad aiutare i detenuti a risolvere i propri urgenti problemi personali.

  5. Appena possibile, successivamente all’ingresso, deve essere formato un fascicolo dettagliato sulla situazione processuale di ogni condannato a pena di una certa durata e organizzato un programma di trattamento in vista della liberazione, tale programma sarà portato a conoscenza del direttore o, se del caso, sottoposto alla sua approvazione. Ogni fascicolo deve contenere il referto del sanitario e i rapporti del personale che si trova in diretto contatto con il detenuto internato. I fascicoli e le informazioni relative ai detenuti devono essere mantenuti, con il debito riguardo alloro carattere riservato, in dossier individuali regolarmente aggiornati ed accessibili alle sole persone autorizzate.

  6.  

    Assegnazione e classificazione dei detenuti

     

  7. Per l’assegnazione dei detenuti ai diversi istituti o regimi penitenziari deve essere considerata la loro posizione giuridica (in attesa di giudizio o condannati, delinquenti primari o recidivi. condannati a pene lunghe o brevi), le esigenze particolari del loro trattamento, le esigenze sanitarie, il sesso e l’età. Gli uomini e le donne devono essere detenuti separatamente in linea di principio, ma essi possono partecipare assieme ad attività organizzate previste in un determinato programma di trattamento. Gli imputati ed i condannati devono essere detenuti separatamente in linea di principio, salvo che essi accettino di essere assegnati insieme odi partecipare in comune ad attività organizzate ad essi utili. I giovani detenuti devono essere alloggiati in condizioni che li proteggano, nel modo migliore possibile, dalle influenze negative e che tengano conto delle necessità peculiari della loro età.

  8. La classificazione o riclassificazione dei detenuti deve avere la finalità.

  9. a) di separare dagli altri quei detenuti che. in ragione dei loro precedenti penali o per la loro personalità, hanno interesse a beneficiare di tale separazione o che possono esercitare una influenza negativa sugli altri;

    b) di assegnare i detenuti in modo da facilitare il loro trattamento ed il loro reinserimento sociale tenendo conto delle esigenze della amministrazione e della sicurezza

  10. Nella misura del possibile bisogna utilizzare separati istituti o separate sezioni di un istituto per facilitare l’applicazione dei diversi regimi di trattamento o l’assegnazione di determinate categorie di detenuti.

  11.  

    Locali di detenzione

     

  12. I detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti. Quando una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti adatti ad essere alloggiati in queste condizioni. Deve essere adottata una sorveglianza notturna, in relazione alla natura dell’istituto.

  13. I locali di detenzione ed, in particolare, i locali occupati di notte devono rispondere a requisiti di sanità e igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la cubatura d’aria, una superficie ragionevole, l’illuminazione, il riscaldamento e l’areazione.

  14. In tutti i locali in cui i detenuti devono vivere e lavorare:

  15. a) le finestre devono essere abbastanza ampie perché i detenuti, tra l’altro, possano leggere o lavorare alla luce naturale in condizioni normali. Esse devono essere costruite in modo da permettere l’ingresso di aria esterna, salvo che esista un sistema adeguato di aria condizionata. Inoltre, tenuto conto delle esigenze della sicurezza, le finestre devono presentare, quanto a dimensione, ubicazione e costruzione, un aspetto il più possibile simile al normale;

    b) la luce artificiale deve soddisfare gli standard tecnici riconosciuti.

  16. Le istallazioni sanitarie e l’accesso a queste ultime devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali, quando necessario, in condizioni di pulizia e decenza.

  17. Installazioni adeguate di bagni e docce devono essere apprestate, perché ogni detenuto possa essere in grado di fare il bagno o la doccia ad una temperatura adatta al clima e con la frequenza necessaria per l’igiene generale, relativamente alla stagione e alla regione geografica, ma in ogni caso almeno una volta la settimana. Dovunque ciò sia possibile, i detenuti dovrebbero avervi libero accesso in ogni momento ragionevole.

  18. Tutti i locali di un istituto devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di ordine e pulizia.

  19.  

    L’igiene personale

     

  20. I detenuti devono essere obbligati a mantenere pulite le loro persone, e, per questo fine, essi devono disporre di acqua e degli articoli di toilette necessari per la loro igiene e pulizia.

  21. Per ragioni di igiene, affinché i detenuti possano avere un aspetto decoroso, e mantenere il rispetto di se stessi, sarà fornito ad essi il necessario per la cura dei capelli e della barba; gli uomini devono potersi radere regolarmente.

  22.  

    Vestiario e corredo per il letto

     

  23. I detenuti che non sono autorizzati a portare indumenti propri devono ricevere un vestiario adatta al clima e tale da mantenerli in buona salute. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o umiliante. Tutti gli indumenti devono essere puliti e mantenuti in buono stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la frequenza necessaria al mantenimento dell’igiene. Quando un detenuto ottiene un permesso per uscire dall’istituto, deve essere autorizzato a portare i propri indumenti personali o degli indumenti che non attirino l’attenzione.

  24. Al momento dell’ingresso di un detenuto in un istituto devono essere adottate misure per assicurare il mantenimento in buono stato dei suoi indumenti.

  25. Ogni detenuto deve disporre di un idoneo letto individuale e di idonea relativa biancheria personale, che deve essere mantenuta in buono stato e cambiata con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.

  26.  

    Alimentazione

     

  27. L’Amministrazione deve, in conformità alle norme stabilite in materia dalle autorità sanitarie, fornire ai detenuti, negli orari abituali, un’alimentazione convenientemente preparata e presentata, rispondente in quantità e qualità alle regole della dietetica e dell’igiene moderna, e che tenga conto della loro età, della loro salute, della natura del loro lavoro e, nella misura del possibile, delle esigenze religiose e culturali. L’acqua potabile deve essere disponibile per ogni detenuto.

  28.  

    Servizi sanitari

     

  29. Ogni istituto penitenziario deve disporre almeno dell’opera del medico generico. I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, se del caso, per il trattamento delle turbe psichiche. I detenuti malati che richiedono cure specialistiche devono essere ricoverati in istituti specializzati o in strutture sanitarie civili. Quando un trattamento ospedaliero è organizzato nell’istituto, questo deve essere provvisto di installazioni, materiali e prodotti farmaceutici che consentano di offrire ai malati le cure ed i trattamenti convenienti; il personale sanitario deve avere una sufficiente formazione professionale. Ogni detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato.

  30. I detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa provocare loro un danno fisico o morale.

  31. Nella misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee per permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno all’istituto. Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti devono disporre di personale adeguato e di strutture idonee per il parto e le cure post-natali. Se un bambino è nato in istituto. questo fatto non deve essere menzionato nel certificato di nascita. Se le madri detenute sono autorizzate a tenere con sé i propri figli, si deve poter disporre di un asilo nido dotato di personale qualificato dove i bambini saranno sistemati quando non sono affidati alle loro madri.

  32. Il sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto nel più breve tempo possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza necessaria, in particolare al fine di accertare l’esistenza di una malattia fisica o psichica e di adottare tutte le misure necessarie per le cure mediche, di assicurare l’isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose, di individuare le deficienze fisiche o psichiche che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto dopo la liberazione, e di determinare l’idoneità di ogni detenuto al lavoro.

  33. Il sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti, deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle norme ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che segnalano di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione è particolarmente attirata.

  34. Il sanitario deve far rapporto al direttore ogni qualvolta ritenga che la salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere sfavorevolmente influenzata da un prolungamento oda una qualsivoglia modalità della detenzione. Il sanitario o una autorità competente deve effettuare delle ispezioni regolari e consigliare il direttore per quel che riguarda:

  35. a) La quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti e dell’acqua;

    b) L’igiene e la pulizia dell’istituto e dei detenuti;

    c) Le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l’illuminazione e la ventilazione dell’istituto;

    d) La qualità e la pulizia dei vestiti e del corredo per il letto dei detenuti.

    Il direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del sanitario e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure idonee perché tali raccomandazioni siano applicate; in caso di disaccordo, o se la materia non rientra nella sua competenza, egli deve trasmettere immediatamente le sue osservazioni e il rapporto sanitario all’autorità sovraordinata.

  36. I servizi sanitari dell’istituto devono adoperarsi, per diagnosticare e curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni, suscettibili di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua liberazione. A questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche, chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese quelle che sono fornite all’esterno.

  37.  

    Disciplina e punizioni

     

  38. L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della sicurezza, di una vita comunitaria bene organizzata e degli obiettivi del trattamento perseguiti nell’istituto.

  39. Nessun detenuto potrà rivestire nei servizi dell’istituto un ruolo che importi un potere disciplinare. Questa regola non dovrà comunque essere di ostacolo al buon funzionamento di iniziative che implichino che determinate attività o responsabilità di tipo sociale, educativo o sportivo siano affidate, sotto controllo, a gruppi di detenuti nell’ambito della loro partecipazione a programmi previsti dal loro regime.

  40. I seguenti punti devono essere regolati da una legge o da un regolamento emanato dalla autorità competente.

  41. a) la condotta che integra una infrazione disciplinare:

    b) il genere e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;

    c) l’autorità competente a infliggere tali sanzioni;

    d) l’autorità cui ricorrere e la procedura da seguire.

  42. Un detenuto non può essere punito che in conformità alle disposizioni di una tale legge o di un tale regolamento, e mai due volte per lo stesso fatto. Il rapporto disciplinare deve essere immediatamente trasmesso alle autorità competenti che decidono senza ritardo. Nessun detenuto può essere punito senza essere informato dell’infrazione che gli si contesta e senza che abbia la possibilità di discolparsi. Quando necessario e possibile, il detenuto deve essere autorizzato a discolparsi per mezzo di un interprete.

  43. Le sanzioni collettive, le pene corporali, la assegnazione ad una camera priva di luce così come ogni punizione crudele, inumana o degradante devono essere completamente vietate come sanzioni disciplinari.

  44. La sanzione dell’isolamento disciplinare e ogni altra misura punitiva che rischierebbe di alterare la salute fisica e mentale del detenuto non possono essere inflitte se non quando il medico, dopo aver esaminato il detenuto, certifichi per iscritto che costui è in condizioni di sopportarle. In ogni caso tali misure non devono mai essere contrarie ai principi posti dalla regola, né discostarsene. Il sanitario deve visitare giornalmente i detenuti che subiscono tali sanzioni disciplinari e deve fare rapporto al direttore, se ritiene necessario porre fine alla sanzione o modificarla per ragioni di salute fisica o psichica.

  45.  

    Strumenti di contenzione

     

  46. L’uso di catene e ferri deve essere proibito. Le manette, le camicie di forza e altri mezzi di contenzione non saranno mai impiegali a titolo di sanzione. Essi non potranno essere utilizzati che nei casi seguenti:

  47. a) se necessario, come precauzione contro una evasione durante un trasferimento, purché siano tolte quando il detenuto compare davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che la detta autorità decida altrimenti;

    b) per ragioni sanitarie, su indicazione e sotto controllo del medico;

    c) per ordine del direttore, se gli altri mezzi per contenere il detenuto siano falliti, al fine di impedirgli di causare pregiudizio a se stesso o ad altri o causare danni rilevanti: in questo caso, il direttore deve consultare con urgenza il sanitario e fare rapporto all’autorità amministrativa superiore.

  48. Il modello e il sistema di impiego degli strumenti di contenzione autorizzati dall’articolo precedente devono essere regolati dalla legge o dai regolamenti. La loro applicazione non deve essere prolungata oltre il tempo strettamente necessario.

  49.  

    Informazione e reclami dei detenuti

     

  50. Ogni detenuto, al momento dell’ingresso in istituto, deve ricevere informazioni scritte relative alla regolamentazione del trattamento dei detenuti della propria categoria, alle regole disciplinari dell’istituto, ai mezzi autorizzati per ottenere informazioni e formulare reclami, a tutto ciò che può essere necessario per permettergli di conoscere i suoi diritti e obblighi e adattarsi alla vita dell’istituto. Se il detenuto non può comprendere le informazioni scritte, esse devono essere fornite oralmente.

  51. Ogni detenuto deve avere, quotidianamente, la possibilità di avanzare richieste e sporgere reclami al direttore dell’istituto o al funzionario che ne fa le veci. Ogni detenuto deve potersi rivolgere, o presentare istanze e sporgere reclami, a un ispettore degli istituti o a ogni altra autorità autorizzata a visitare l’istituto senza la presenza del direttore e di altri membri del personale. Ogni detenuto deve essere autorizzato ad indirizzare, in busta chiusa, un’istanza o reclamo all’amministrazione penitenziaria centrale, all’autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti. Ogni istanza o reclamo indirizzato o trasmesso all’autorità penitenziaria deve essere esaminato senza ritardo e la risposta al detenuto deve essere data in tempo utile.

  52.  

    Contatti con il mondo esterno

     

  53. I detenuti devono essere autorizzati ad avere contatti con le famiglie e, nei limiti imposti dalle esigenze del trattamento, dalla sicurezza e dall’ordine e disciplina dell’istituto, con le persone e i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite di dette persone a intervalli regolari. Per incoraggiare i contatti con il mondo esterno, deve essere previsto un sistema di permessi compatibile con gli obiettivi del trattamento, che sono oggetto della parte IV di queste regole.

  54. I detenuti stranieri dovrebbero essere informati senza ritardo del diritto di richiedere contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato cui appartengono, e ragionevoli agevolazioni devono essere loro accordate a tal fine, l’Amministrazione penitenziaria dovrebbe cooperare strettamente con ogni rappresentanza nell’interesse dei detenuti stranieri che possono avere esigenze particolari. I detenuti cittadini di Stati che non hanno rappresentanze diplomatiche o consolari nel Paese, così come i rifugiati e gli apolidi, devono godere delle stesse agevolazioni per comunicare con il rappresentante diplomatico del Paese incaricato di proteggere i loro interessi o con ogni altra autorità nazionale o internazionale il cui compito è di proteggere tali interessi.

  55. I detenuti devono potere tenersi regolarmente al corrente degli avvenimenti sia con la lettura di giornali quotidiani, periodi o altre pubblicazioni, sia attraverso la radio e la televisione, sia con conferenze o ogni altro mezzo simile autorizzato o controllato dall’amministrazione. Disposizioni particolari dovrebbero essere adottate per soddisfare i bisogni dei cittadini stranieri che hanno difficoltà linguistiche.

  56.  

    Assistenza religiosa e morale

     

  57. Ogni detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a soddisfare le esigenze della propria vita religiosa. spirituale e morale, partecipando alle funzioni o riunioni organizzate nell’istituto e disponendo dei libri e delle pubblicazioni necessarie.

  58. Se nell’istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve essere nominato o riconosciuto. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono, l’intervento dovrebbe essere di tipo permanente. Il rappresentante qualificato nominato o riconosciuto ai sensi del paragrafo deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente i servizi e le attività religiose e a effettuare visite pastorali particolari, negli orari a ciò riservati, ai detenuti appartenenti alla sua religione. Il diritto di entrare in contatto con un rappresentante qualificato di una religione non deve essere rifiutato ad alcun detenuto. Se un detenuto si oppone alla visita di un rappresentante di una religione, la sua volontà deve essere rispettata.

  59.  

    Deposito degli oggetti appartenenti ai detenuti

     

  60. Quando il regolamento non autorizza i detenuti a tenere in loro possesso denaro, oggetti di valore e altri effetti loro appartenenti, questi devono essere conservati in luogo sicuro, al momento dell’ammissione nello stabilimento. Un elenco di essi sarà compilato e firmato dal detenuto. Devono essere adottate misure per conservare questi oggetti in buono stato. Se qualche oggetto deve essere distrutto per motivi di igiene, il fatto sarà registrato e il detenuto ne sarà informato. Tali oggetti e il denaro devono essere restituiti al detenuto al momento della liberazione, ad eccezione del denaro legalmente prelevato e degli oggetti che egli ha potuto inviare all’esterno o che hanno dovuto essere distrutti per motivi di igiene. Il detenuto deve firmare una ricevuta per il denaro e gli oggetti che gli sono stati restituiti. Nella misura del possibile, i valori egli oggetti inviati dall’esterno al detenuto sono sottoposti alle stesse regole, a meno che il loro uso durante la detenzione sia previsto ed autorizzato. Se il detenuto porta con sé medicinali al momento dell’ammissione in istituto, il medico deciderà sul loro impiego.

  61.  

    Notificazioni di decessi, malattie, trasferimenti

     

  62. In caso di decesso o grave malattia di un detenuto, o di ricovero in un istituto per il trattamento di malattie o anormalità psichiche, il direttore deve informare immediatamente il coniuge, se il detenuto è coniugato, o il parente più prossimo, e in ogni caso ogni altra persona preventivamente indicata dal detenuto. Un detenuto deve essere informato subito della morte o della grave malattia di un parente prossimo. In tal caso, e quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrebbe essere autorizzato a visitare libero o scortato il parente malato, od a rendere visita alla salma. Ogni detenuto deve avere il diritto di informare subito la sua famiglia della propria detenzione o del proprio trasferimento in un altro istituto.

  63.  

    Trasferimento dei detenuti

     

  64. Quando i detenuti sono condotti in un istituto o ne sono trasferiti, essi devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico, ed opportune disposizioni devono essere adottate per proteggerli dagli insulti, dalla curiosità e da ogni tipo di pubblicità. Deve essere proibito il trasporto dei detenuti in veicoli con ventilazione e illuminazione non adeguata, o in condizioni che impongono loro una non necessaria sofferenza fisica o un’umiliazione. Il trasporto di detenuti deve avvenire a spese dell’amministrazione e conformemente alle regole in vigore.

Parte terza

Personale

     

  1. Considerato il ruolo fondamentale del personale penitenziario, ai fini della buona gestione dell’istituto e gli sforzi per raggiungere gli obiettivi riguardanti l’organizzazione ed il trattamento, le Amministrazioni penitenziarie daranno la massima priorità alla piena applicazione delle regole relative al personale.

  2. I membri del personale penitenziario saranno costantemente incoraggiati, attraverso strumenti di formazione, procedure di consultazione e metodi efficaci di gestione, a sviluppare il senso di umanità e del lavoro.

  3. L’Amministrazione penitenziaria deve considerare che uno dei suoi maggiori compiti è di tenere l’opinione pubblica costantemente informata, del ruolo svolto dal sistema penitenziario e del lavoro compiuto dal suo personale, in maniera da far meglio comprendere al pubblico l’importanza del contributo offerto dal personale alla società.

  4. Amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni livello al momento del reclutamento e delle progressioni di carriera. Deve essere tenuto conto in particolare delle qualità morali e umane, della capacità professionale e delle attitudini personali a tale lavoro. I membri del personale devono normalmente essere impiegati, a titolo permanente, in qualità di funzionari penitenziari: essi devono avere lo status di pubblici impiegati e conseguentemente godere della stabilità dell’impiego, che può essere condizionata soltanto dalla loro buona condotta, dall’efficacia nel lavoro, dalle buone condizioni fisiche e mentali, e da un livello di istruzione appropriato. La remunerazione deve essere sufficiente per permettere di assumere e trattenere in servizio uomini e donne competenti: i vantaggi di carriera e le condizioni di impiego devono essere stabiliti tenendo conto della natura penosa del lavoro. Ogni volta che è necessario impiegare personale a tempo parziale, questi criteri dovrebbero essere seguiti anche per tale personale, in quanto applicabili.

  5. Il personale, al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo di esperienza pratica, deve frequentare un corso di formazione generale e particolare e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la sua preparazione professionale renda ciò non necessario. Durante la carriera il personale dovrà mantenere e migliorare le sue conoscenze e la competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento organizzati periodicamente dall’amministrazione. Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per far acquistare una esperienza e una formazione più estesa al personale le cui capacità professionali sarebbero da ciò incrementate. La formazione di tutto il personale dovrebbe includere una informazione sulle regole penitenziarie europee e sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

  6. Tutti i membri del personale devono in ogni circostanza comportarsi e svolgere i propri compiti in modo che il loro esempio abbia una influenza positiva sui detenuti e provochi il loro rispetto.

  7. Nella misura del possibile il personale deve comprendere un numero sufficiente di specialisti come psichiatri, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, capi d’arte, insegnanti di educazione fisica e istruttori sportivi.

  8. Questo personale ed altri specialisti devono normalmente essere impiegati a pieno tempo. Ciò non esclude che si possa ricorrere ad impiegati part-time o a volontari, in caso di necessità, se il loro impiego è considerato opportuno. L’Amministrazione penitenziaria deve assicurare che ogni istituto sia sempre sotto la piena responsabilità del direttore, del vice direttore o di altro funzionario autorizzato. Il direttore di un istituto deve essere adeguatamente qualificato per il suo incarico, in relazione alle qualità personali, alla competenza amministrativa, alla formazione e all’esperienza. Il direttore deve essere nominato a pieno tempo ed essere disponibile e accessibile in ogni momento, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione penitenziaria nelle sue istruzioni professionali. Quando due o più istituti sono sotto l’autorità di un solo direttore, questi deve visitarli ad intervalli frequenti. Ognuno degli istituti deve avere a capo un funzionario responsabile.

  9. L’Amministrazione deve promuovere metodi di organizzazione e sistemi di gestione idonei ad assicurare una buona comunicazione tra le diverse categorie di personale dell’istituto e un buon coordinamento dei servizi, specialmente per quel che concerne il trattamento ed il reinserimento sociale dei detenuti.

  10. Il direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale dell’istituto devono parlare la lingua della maggioranza dei detenuti, o una lingua compresa dalla maggioranza di essi. Si deve ricorrere ai servizi di un interprete ogni volta che ciò sia necessario e possibile.

  11. Devono essere adottate misure per assicurarsi che un medico qualificato e riconosciuto sia in condizione di intervenire in ogni momento in caso di urgenza. Negli istituti che non dispongono di uno o più medici a pieno tempo, un medico a part-time o personale autorizzato di un servizio sanitario deve effettuare visite regolari.

  12. Deve essere incoraggiato l’impiego, in un istituto o sezione di istituto che ospita detenuti di un determinato sesso, di personale dell’altro sesso.

  13. Il personale degli istituti non deve utilizzare la forza nei confronti dei detenuti se non in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica, attiva o passiva a un ordine impartito in base alla legge o al regolamento. Il personale che ha fatto ricorso alla forza deve limitarne l’uso allo stretto necessario e deve fare rapporto sull’incidente immediatamente al direttore dell’istituto. Il personale deve ricevere quando necessario una speciale formazione tecnica per rendere inoffensivi i detenuti violenti. Salvo che in circostanze speciali, il personale che svolge i suoi compiti a contatto diretto dei detenuti non deve essere armato. Inoltre, non si deve mai affidare un’arma a un membro del personale senza che questi sia stato ben addestrato per il suo uso.

Parte quarta

Obiettivi del trattamento e regime penitenziario

     

  1. La detenzione, comportando la privazione della libertà, è una punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo che come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell’isolamento o dalle esigenze della disciplina.

  2. Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da:

  3. a) assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità umana e con le norme accettate dalla collettività;

    b) ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale nei detenuti;

    c) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie;

    d) offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro attitudini e di accrescere le loro prospettive di reinserimento nella società dopo la liberazione.

  4. A questi fini, tutte le risorse riabilitative, educative, morali, spirituali e di altro tipo dovrebbero essere disponibili e utilizzate secondo le necessità trattamentali individuali dei detenuti. Si dovrebbero quindi prevedere:

  5. a) un aiuto e un’assistenza spirituale e la possibilità di lavorare, di beneficiare di un orientamento e di un addestramento professionale, di studiare, di praticare esercizi fisici, sviluppare le attitudini e vivere in società, avere l’aiuto di esperti, essere occupati in attività di gruppo e ricreative;

    b) misure appropriate perché tali attività siano concepite, nella misura del possibile, in modo da rendere più numerosi i contatti e le relazioni con la comunità esterna, anche per facilitare il reinserimento sociale dopo la liberazione;

    c) procedure per stabilire e rivedere i programmi individuali di trattamento e di formazione, nei confronti dei detenuti dopo ampia consultazione con il personale interessato e quando ciò sia praticabile, con i singoli detenuti interessati;

    d) sistemi di comunicazione e uno stile di gestione che favoriscano lo stabilirsi di relazioni positive tra il personale e i detenuti, così da permettere di elaborare prospettive di regime penitenziario e programmi di trattamento efficaci.

  6. Per raggiungere questi obiettivi. si deve individualizzare il trattamento e a tal fine, occorre disporre di un sistema flessibile di assegnazione che permetta di collocare i detenuti in istituti o sezioni separate, dove ognuno possa ricevere il trattamento idoneo e la opportuna formazione. Il tipo, la dimensione, l’organizzazione e la capacità di questi istituti saranno determinati essenzialmente dalla natura del trattamento applicato. È necessario assicurarsi che i detenuti siano assegnati tenendo conto delle necessità di ordine e sicurezza, ma ogni restrizione dovrebbe essere adottata nella misura minima possibile compatibile con la sicurezza e dovrebbe rispettare gli speciali bisogni del detenuto. È necessario adoperarsi per assegnare i detenuti ad istituti aperti, o comunque offrire loro ampie opportunità di contatti con la comunità esterna. Nel caso di detenuti stranieri, bisogna considerare come particolarmente importanti i contatti con appartenenti alla comunità esterna della loro stessa nazionalità.

  7. Il più presto possibile dopo l’ingresso in istituto e dopo l’osservazione della personalità di ogni detenuto condannato a pena di ragionevole durata, dovrà essere preparato un programma di trattamento in un istituto idoneo sulla base dei risultati ottenuti circa i suoi bisogni individuali. le sue capacità e attività. e, in particolare le sue esigenze di vicinanza alla famiglia.

  8. Quale che sia il regime penitenziario, i detenuti devono avere l’opportunità di partecipare ad attività dell’istituto capaci di sviluppare il loro senso di responsabilità, e di autonomia e di stimolarli a interessarsi del proprio trattamento. Si dovrebbe cercare di sviluppare i metodi per incoraggiare la cooperazione e la partecipazione dei detenuti al proprio trattamento. A questo fine i detenuti devono essere incoraggiati ad assumere, nei limiti specificati nella regola 34, delle responsabilità in alcuni settori delle attività dell’istituto.

  9. La preparazione dei detenuti alla dimissione dovrebbe cominciare il più presto possibile dopo l’ingresso in un istituto penitenziario. Per questo il trattamento dei detenuti deve sottolineare la loro non esclusione dalla comunità ma al contrario il fatto che essi continuano a farne parte. Organismi della comunità e operatori sociali dovrebbero nella misura del possibile essere coinvolti nella collaborazione con il personale dell’istituto nel compito del reinserimento sociale dei detenuti, in particolare mantenendo e migliorando le relazioni di essi con le famiglie, con altre persone e con gli organismi sociali. Dovranno essere adottate misure per salvaguardare. nella misura massima possibile compatibile con la legge e la condanna subita, i diritti civili, i diritti relativi alla sicurezza sociale e gli altri vantaggi sociali dei detenuti. I programmi di trattamento dovrebbero prevedere disposizioni relative ai permessi, che dovrebbero anche esser accordati nella più larga misura possibile, per motivi sanitari, educativi, professionali, familiari e per altre ragioni di carattere sociale. I detenuti stranieri non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di beneficiare dei permessi soltanto a causa della loro nazionalità. Inoltre, ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per permettere loro di partecipare in comune alle attività previste dal loro regime al fine di attenuare il loro senso di isolamento.

  10.  

    Lavoro

     

  11. Il lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell’istituto. I condannati possono essere soggetti all’obbligo di lavoro, tenuto conto delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal sanitario. Un lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso, altre attività utili, devono essere proposte al detenuto per occuparlo durante la normale durata di una giornata di lavoro. Nella misura del possibile, il lavoro deve essere tale da conservare e aumentare la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita dopo la sua dimissione. Bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono nella condizione di profittarne, e particolarmente i giovani. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale, con le possibilità dell’amministrazione e le esigenze di disciplina dell’istituto, i detenuti devono poter scegliere il tipo di lavoro che desiderano effettuare.

  12. L’organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti devono avvicinarsi, nella misura del possibile, a quelli che regolano un lavoro nella società esterna, al fine di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche c tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni metodi di gestione e produzione. Il fine di trarre un profitto finanziario dal lavoro penitenziario può avere quale effetto l’innalzamento del livello, ed il miglioramento della qualità della formazione, ma gli interessi dei detenuti ed il loro trattamento non devono essere subordinati a questo fine.

  13. Il lavoro per i detenuti deve essere assicurato dalla Amministrazione penitenziaria:

  14. a) sia nei propri locali, officine e tenute agricole;

    b) sia in collaborazione con imprenditori privati, all’interno o all’esterno dell’istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo dei detenuti.

  15. La sicurezza e l’igiene devono essere assicurati nella stessa misura che per i lavoratori liberi. Misure devono essere adottate per indennizzare i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per i lavoratori liberi

  16. Il numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti il lavoro in libertà. I detenuti devono godere almeno di un giorno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro reinserimento sociale.

  17. Deve essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti. Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte della propria remunerazione per l’acquisto di oggetti autorizzati dal regolamento, destinati all’uso personale, e di inviarne una parte alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati. Il regolamento dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata dall’Amministrazione, per costituire un peculio che sarà restituito al detenuto al momento della sua liberazione.

  18.  

    Istruzione

     

  19. Un programma di studi completo deve essere organizzato in ogni istituto per offrire a tutti i detenuti la possibilità di soddisfare almeno qualcuno dei loro bisogni e delle loro aspirazioni individuali. L’obiettivo di tali programmi dovrebbe essere quello di aumentare la possibilità di positivo reinserimento sociale, sostenere il morale dei detenuti, migliorare il loro comportamento e promuovere il senso del rispetto di sé.

  20. L’istruzione dovrebbe essere considerata come una attività del regime penitenziario, informata allo stesso statuto e remunerazione di base del lavoro, a condizione che sia organizzata durante l’orario di lavoro e faccia parte integrante del programma individuale di trattamento.

  21. L’istruzione dei giovani detenuti, soprattutto di quelli di origine straniera o aventi specifici bisogni culturali o connessi alla loro etnia, dovrebbe attirare particolarmente l’attenzione delle amministrazioni penitenziarie.

  22. Programmi speciali di istruzione dovrebbero essere organizzati per detenuti con speciali problemi, come gli analfabeti.

  23. Nella misura del possibile, l’istruzione del detenuto deve:

    1. essere integrata nel sistema di istruzione pubblica perché gli interessati possano continuare con facilità la propria formazione dopo la liberazione;

    2. essere impartita in istituti scolastici fuori dell’istituto penitenziario.

  24. Ogni istituto deve disporre di una biblioteca destinata a tutte le categorie di detenuti, convenientemente fornita con una larga scelta di libri istruttivi e ricreativi. I detenuti devono essere incoraggiati ad usufruirne pienamente. Quando possibile, la biblioteca dell’istituto sarà organizzata in cooperazione con i servizi delle biblioteche pubbliche.

  25.  

    Educazione fisica, esercizi, sport e attività ricreative

     

  26. Il regime penitenziario deve riconoscere l’importanza, per la salute fisica e mentale, delle attività tendenti a mantenere i detenuti in buona forma fisica, a compiere adeguati esercizi e a godere di attività di tempo libero.

  27. Conseguentemente un appropriato programma di educazione fisica, di sport e di altre attività di tempo libero, dovrebbe essere organizzato nel quadro del sistema di trattamento e di formazione. A questo fine, dovrebbero essere previsti spazi, installazioni ed attrezzature.

  28. Le Amministrazioni penitenziarie dovrebbero assicurare che i detenuti, i quali partecipano a questi programmi, siano in possesso dei necessari requisiti fisici. Speciali misure dovrebbero essere adottate per organizzare, sotto direzione medica, attività fisiche, educative e correttive per quei detenuti che ne hanno necessità.

  29. Tutti i detenuti che non lavorano all’esterno, o che non sono assegnati a istituti aperti, devono essere autorizzati, se il tempo lo permette, a godere di almeno un’ora giornaliera di permanenza o esercizio fisico appropriato all’aria aperta, nella misura del possibile al riparo dalle intemperie.

  30.  

    Preparazione alla dimissione

     

  31. Tutti i detenuti dovrebbero poter beneficiare di misure specificamente dirette ad assisterli per il reinserimento sociale, familiare e lavorativo dopo la dimissione. Idonee procedure e speciali corsi dovrebbero essere predisposti a questo fine.

  32. Nel caso di detenuti condannati a pena di più lunga durata, dovrebbero essere adottate misure per assicurare un graduale reinserimento nella società. Questo fine potrebbe essere conseguito in particolare grazie a un programma di preparazione alla dimissione organizzato nell’istituto stesso o in un altro istituto idoneo, o grazie a una liberazione condizionale sorretta da un’efficace assistenza sociale.

  33. Le Amministrazioni penitenziarie dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi sociali e gli organismi che aiutano i detenuti liberati a ritrovare un posto nella società, in particolare a riprendere la vita familiare e lavorativa. Misure devono essere adottate per assicurare che ai detenuti liberati siano forniti, se necessario, documenti di identificazione validi e assistenza per reperire un alloggio idoneo e un lavoro. Essi devono essere provvisti dei mezzi di sussistenza per l’immediato, di abiti convenienti e adatti al clima e alla stagione, e dei mezzi sufficienti per raggiungere la propria destinazione. Rappresentanti autorizzati di servizio o organismi sociali dovrebbero potersi recare nell’istituto e visitare i detenuti per dare un pieno contributo alla preparazione della loro dimissione e del programma successivo alla liberazione.

Parte quinta

Regole complementari applicabili a particolari categorie di detenuti

 

  1. L’Amministrazione penitenziaria deve essere guidata dalle regole precedenti nella misura in cui esse possono essere applicate effettivamente alle particolari categorie di detenuti per le quali sono dettate le seguenti regole complementari.

  2.  

    Detenuti in attesa di giudizio

     

  3. Senza pregiudizio delle regole legali dettate per la tutela della libertà individuale e relative alla procedura da osservarsi riguardo ai detenuti in attesa di giudizio, questi ultimi, che sono presunti innocenti fino a che non siano dichiarati colpevoli, devono fruire dei benefici che possono loro derivare ai sensi della regola 90, e devono essere trattati senza altre restrizioni che quelle imposte dalle necessità del procedimento penale e dalla sicurezza dell’istituto.

  4. Ogni detenuto in attesa di giudizio deve immediatamente potere informare la famiglia del suo arresto e ad esso deve essere accordata ogni ragionevole agevolazione per poter comunicare con la famiglia, gli amici e le persone con le quali ha un legittimo interesse ad entrare in contatto. Deve essere altresì autorizzato a ricevere, in condizioni soddisfacenti dal punto di vista umano, visite da queste persone, con le sole restrizioni e modalità di sorveglianza necessarie per l’amministrazione della giustizia e l’ordine e la sicurezza dell’istituto. Se un detenuto in attesa di giudizio non desidera informare qualcuna di queste persone, l’Amministrazione penitenziaria non dovrebbe farlo di propria iniziativa, a meno che ciò non sia necessario per ragioni connesse, ad esempio, all’età, alla condizione mentale o ad ogni altra incapacità del detenuto.

  5. Ogni detenuto deve potere, all’inizio della detenzione, nominare un difensore di fiducia o chiedere la nomina di un difensore d’ufficio, quando ciò sia previsto, ed incontrare il proprio avvocato per predisporre la difesa, preparare e trasmettere istruzioni confidenziali e riceverne, a sua richiesta, ogni agevolazione deve essergli accordata a questo effetto. In particolare deve potersi fare assistere gratuitamente da un interprete nei suoi rapporti essenziali con gli organi amministrativi e per la sua difesa. Gli incontri tra l’imputato e il suo difensore possono essere controllati visivamente ma non uditivamente da un funzionario di polizia o dell’istituto. La assegnazione dei detenuti in attesa di giudizio deve essere conforme alle previsioni della regola 11, paragrafo 3.

  6. Salvo che se le circostanze rendano ciò poco consigliabile, il detenuto in attesa di giudizio deve poter disporre di una camera individuale.

  7. Il detenuto in attesa di giudizio deve avere la possibilità di indossare i propri indumenti personali se questi sono puliti e convenienti. I detenuti che non hanno tale possibilità devono essere forniti di indumenti convenienti. In mancanza di tenute convenienti personali, un abito civile in buone condizioni deve essere fornito al detenuto in attesa di giudizio per comparire davanti all’autorità giudiziaria o per altre uscite autorizzate.

  8. Il detenuto in attesa di giudizio deve avere nella misura del possibile l’opportunità di lavorare, ma senza averne l’obbligo, Se lavora, deve essere remunerato come gli altri detenuti. Se è previsto un programma di studi e di formazione professionale, deve essere incoraggiato a parteciparvi.

  9. Il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a procurarsi, a proprie spese o a spese di terzi, libri, giornali, materiali necessari per scrivere, così come altri mezzi per impiegare il tempo nei limiti compatibili con gli interessi dell’amministrazione della giustizia e con l’ordine e la sicurezza dell’istituto.

  10. Il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a essere visitato e curato dal suo medico di fiducia e dal suo dentista personale, se vi sono valide ragioni, In caso di rifiuto, questo dovrebbe essere motivato. I costi relativi non devono essere a carico dell’Amministrazione penitenziaria.

  11.  

    Condannati per procedure non penali

     

  12. Nei Paesi dove la legge permette la carcerazione per ordine di organo giudiziario, in seguito a una procedura non penale, tali detenuti non devono essere assoggettati a restrizioni maggiori, né essere trattati con severità maggiore, di quella minima necessaria per assicurare l’ordine e la sicurezza. Il trattamento non può essere meno favorevole di quello dei detenuti in attesa di giudizio, ad eccezione, eventualmente, del fatto che essi possono essere obbligati a lavorare.

  13.  

    Detenuti alienati e anormali psichici

     

  14. Gli alienati non dovrebbero essere detenuti negli istituti penitenziari, e devono essere adottate misure per trasferirli al più presto possibile in istituti destinati ai malati psichici. Istituti specializzati, o sezioni a gestione sanitaria, dovrebbero essere disponibili per l’osservanza e il trattamento dei detenuti colpiti da altre affezioni o disordini psichici. Il servizio medico o psichiatrico dell’istituto penitenziario deve assicurare il trattamento psichiatrico ad ogni detenuto che ne abbia bisogno. Misure devono essere adottate, in collaborazione con gli organismi comunitari competenti, per assicurare quando necessario, dopo la dimissione, la continuazione del trattamento psichiatrica e perché sia assicurata una assistenza sociale psichiatrica post-penitenziaria.

 

 

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