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 Convenzione
europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentalifirmata a Roma il 4 novembre 1950
 
 
 I
Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;Considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata
dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
 Considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il riconoscimento e
l'applicazione universali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
 Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione
più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è
la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali;
 Riaffermato il loro profondo attaccamento a queste Libertà fondamentali che
costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui
mantenimento si fonda essenzialmente, da una parte, su un regime politico
veramente democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune
rispetto dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;
 Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e
forti di un patrimonio comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto
della libertà e di preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad
assicurare la garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione
Universale.
 
 Hanno convenuto quanto segue:
 
 
 Articolo
1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo.
 Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro
giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente
Convenzione.
 
 Titolo I
 
 Diritti e libertà
 
 Articolo 2 - Diritto alla vita
 
  
    Il
    diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può
    essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una
    sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è
    punito dalla legge con tale pena.
 
    La
    morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando
    risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
 
 
      
        per
        assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
 
        per
        eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona
        regolarmente detenuta;
 
        per
        reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione. Articolo
3 - Divieto della tortura.
 Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
 
 Articolo 4 - Divieto di schiavitù e del lavoro forzato.
 
  
    Nessuno
    può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
 
    Nessuno
    può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
 
    Non
    è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo
    articolo:
 
 
      
        ogni
        lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni
        previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo
        di libertà condizionata;
 
        ogni
        servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei
        paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni
        altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 
        ogni
        servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la
        vita o il benessere della comunità;
 
        ogni
        lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici. Articolo
5 - Diritto alla libertà ed alla sicurezza.
 
  
    Ogni
    persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere
    privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti
    dalla legge:
 
 
      
        se
        è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale
        competente;
 
        se
        è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un
        provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per
        garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
 
        se
        è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità
        giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare
        che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere
        che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo
        averlo commesso;
 
        se
        si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare
        la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo
        dinanzi all'autorità competente;
 
        se
        si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di
        propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di
        un tossicomane o di un vagabondo;
 
        se
        si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per
        impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona
        contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o
        d'estradizione. 
    Ogni
    persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a
    lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo
    carico.
 
    Ogni
    persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal
    paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto
    dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad
    esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un
    termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura. La
    scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la
    comparizione della persona all'udienza.
 
    Ogni
    persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto
    di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve
    termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione
    se la detenzione è illegittima.
 
    Ogni
    persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle
    disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione. Articolo
6 - Diritto ad un processo equo.
 
  
    Ogni
    persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
    ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale,
    costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi
    diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa
    penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma
    l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico
    durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine
    pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo
    esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle
    parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal
    tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puO' pregiudicare
    gli interessi della giustizia.
 
    Ogni
    persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua
    colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
 
    In
    particolare, ogni accusato ha diritto a:
 
 
      
        essere
        informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui
        comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi
        dell'accusa elevata a suo carico;
 
        disporre
        del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
 
        difendersi
        personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se
        non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito
        gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi
        della giustizia;
 
        esaminare
        o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e
        l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni
        a carico;
 
        farsi
        assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la
        lingua usata all'udienza. Articolo
7 - Nessuna pena senza legge.
 
  
    Nessuno
    può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui
    è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o
    internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di
    quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
 
    Il
    presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona
    colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata
    commessa, era un crimine secondo i principi generale di diritto riconosciuti
    dalle nazioni civili. Articolo
8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare.
 
  
    Ogni
    persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
    domicilio e della sua corrispondenza.
 
    Non
    può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale
    diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una
    misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza
    nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese,
    per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione
    della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà
    altrui. Articolo
9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
 
  
    Ogni
    persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
    tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come
    la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo
    individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il
    culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
 
    La
    libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può
    essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla
    legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la
    pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale
    pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui. Articolo
10 - Libertà di espressione.
 
  
    Ogni
    persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la
    libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o
    idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche
    e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli
    Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di
    radiodiffusione, di cinema o di televisione.
 
    L'esercizio
    di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere
    sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono
    previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società
    democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per
    la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei
    reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione
    della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di
    informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del
    potere giudiziario. Articolo
11 - Libertà di riunione e di associazione.
 
  
    Ogni
    persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
    d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di
    sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
 
    L'esercizio
    di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle
    che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una
    società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza,
    per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione
    della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà
    altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano
    imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze
    armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato. Articolo
12 - Diritto al matrimonio.
 Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale
diritto.
 
 Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo.
 
 Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente
Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad
un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone
che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
 
 Articolo 14 - Divieto di discriminazione.
 
 Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente
Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare
quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra
condizione.
 
 Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza.
 
  
    In
    caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita
    della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga
    agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in
    cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in
    contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.
 
    La
    disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo
    per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli
    3, 4 (paragrafo 1) e 7.
 
    Ogni
    Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato
    nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio d'Europa sulle
    misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente
    informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui
    queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della
    Convenzione riacquistano piena applicazione. Articolo
16 - Restrizioni all'attività politica degli stranieri.
 Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata
come un divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività
politica degli stranieri.
 
 Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto.
 
 Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come
implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare
un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle
libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a
queste libertà limitazioni più ampie di quelle previste in detta Convenzione.
 
 Articolo 18 - Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti.
 
 Le restrizioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti
diritti e libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state
previste.
 
 Titolo II
 
 Corte europea dei Diritti dell'Uomo
 
 Articolo 19 - Istituzione della Corte
 
 Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti
dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea
dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona
in maniera permanente.
 
 Articolo 20 - Numero di giudici
 
 La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti
Contraenti.
 
 Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni
 
  
    I
    giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i
    requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o
    essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.
 
    I
    giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
 
    Per
    tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna
    attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o
    di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni
    problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla
    Corte. Articolo
22 - Elezione dei giudici
 
  
    I
    giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta
    Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre
    candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.
 
    La
    stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre
    Alti Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti. Articolo
23 - Durata del mandato
 
  
    I
    giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili.
    Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i
    mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.
 
    I
    giudici il cui mandato scade al termine dei periodo iniziale di tre anni
    sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
    immediatamente dopo la loro elezione.
 
    Al
    fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di
    una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare puO', prima di
    procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei
    giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza
    tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre
    anni.
 
    Nel
    caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare
    applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene
    mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio
    d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
 
    Il
    giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il
    periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo
    di mandato del suo predecessore.
 
    Il
    mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.
 
    I
    giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti.
    Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati
    investiti. Articolo
24 - Revoca
 Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici
decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti
richiesti.
 
 Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari
 
 La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui
organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da
referendari.
 
 Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte
 
 La Corte riunita in Assemblea plenaria
 
 
 
  
    elegge
    per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti;
    essi sono rieleggibili;
 
    costituisce
    Camere per un periodo determinato;
 
    elegge
    i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
 
    adotta
    il regolamento della Corte; e
 
    elegge
    il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri. Articolo
27 - Comitati, Camere e Grande Camera
 
  
    Per
    la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce
    in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in
    una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono
    i comitati per un periodo determinato.
 
    Il
    giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di
    diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo
    giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato
    parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
 
    Fanno
    altresì parte della Grande Camera il presidente dalla Corte, i
    vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in
    conformitA' con il regolamento della Corte, Se la controversia è deferita
    alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera
    che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad
    eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello
    Stato parte interessato. Articolo
28 - Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati
 Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal
ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale
decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è
definitiva.
 
 Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito.
 
  
    Se
    nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle
    Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi
    individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
 
    Una
    delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi
    governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
 
    Salvo
    diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla
    ricevibilità é adottata separatamente. Articolo
30 - Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera.
 Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi
problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua
soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata
anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua
sentenza, puO' spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera
a meno che una delle parti non vi si opponga.
 
 Articolo 31 - Competenze della Grande Camera
 
 La Grande Camera
 
 
 
  
    si
    pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo
    34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo
    30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
 
    esamina
    le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47. Articolo
32 - Competenza della Corte
 
  
    La
    competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti
    l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli
    che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34
    e 47.
 
    In
    caso di contestazione sulla questione della propria competenza, é la Corte
    che decide. Articolo
33 - Ricorsi interstatali
 Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle
disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa
essere imputata ad un'altra Alta Parte Contraente.
 
 Articolo 34 - Ricorsi individuali
 
 La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona
fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda
d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti
dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti
Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio
efficace di tale diritto.
 
 Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità
 
  
    La
    Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso
    interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto internazionale
    generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla
    data della decisione interna definitiva.
 
    La
    Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:
 
 
      
        è
        anonimo; oppure
 
        è
        essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o
        già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di
        regolamentazione e non contiene fatti nuovi. 
    La
    Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34
    quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della
    Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
 
    La
    Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei
    presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della
    procedura. Articolo
36 - Intervento di terzi
 
  
    Per
    qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta
    Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare
    osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
 
    Nell'interesse
    di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte
    può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni
    persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per
    iscritto o a partecipare alle udienze. Articolo
37 - Cancellazione
 
  
    In
    ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un
    ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
 
 
      
        che
        il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
 
        che
        la controversia è stata risolta; oppure
 
        che
        non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta
        l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso. Tuttavia
    la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal
    rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi
    protocolli.
 
    La
    Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando
    ritenga che ciò é giustificato dalle circostanze. Articolo
38 - Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevole
 
  
    Quando
    dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
 
 
      
        procede
        all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle
        Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati
        interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della
        sua efficace conduzione;
 
        si
        mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento
        amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti
        dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli. 
    La
    procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata. Articolo
39 - Conclusione di un regolamento amichevole
 In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo
mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della
soluzione adottata.
 
 Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti
 
  
    L'udienza
    è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di
    circostanze eccezionali.
 
    I
    documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al
    pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente. Articolo
41 - Equa soddisfazione
 Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che
in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.
 
 Articolo 42 - Sentenze delle Camere
 
 Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni
dell'articolo 44, paragrafo 2.
 
 Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
 
  
    Entro
    un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera,
    ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso
    sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
 
    Un
    collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la
    questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di
    applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave
    questione di carattere generale.
 
    Se
    il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con
    una sentenza. Articolo
44 - Sentenze definitive
 
  
    La
    sentenza della Grande Camera è definitiva.
 
    La
    sentenza di una Camera diviene definitiva
 
 
      
        quando
        le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi
        alla Grande Camera; oppure
 
        tre
        mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio
        del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
 
        se
        il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio
        formulata secondo l'articolo 43. 
    La
    sentenza definitiva è pubblicata. Articolo
45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni
 
  
    Le
    sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili
    devono essere motivate.
 
    Se
    la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici,
    ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione
    individuale. Articolo
46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
 
  
    Le
    alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive
    della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
 
    La
    sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne
    sorveglia l'esecuzione. Articolo
47 - Pareri consultivi
 
  
    La
    Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri
    consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della
    Convenzione e dei suoi protocolli.
 
    Tali
    pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata
    dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei
    protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri
    si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un
    ricorso previsto dalla Convenzione.
 
    La
    decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è
    adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il
    diritto di avere un seggio al Comitato. Articolo
48 - Competenza consultiva della Corte
 La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei
Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.
 
 Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi
 
  
    Il
    parere della Corte è motivato.
 
    Se
    il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici,
    ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione
    individuale.
 
    Il
    parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri. Articolo
50 - Spese di funzionamento della Corte
 Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.
 
 Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici
 
 I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e
delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e
negli accordi conclusi in base a questo articolo.
 
 Titolo III
 
 Disposizioni varie
 
 Articolo 52 - Indagini del Segretario Generale.
 
 Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto
interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della
presente Convenzione.
 
 Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
 
 Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata
in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà
fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte
Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
 
 Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri.
 
 Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri
conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.
 
 Articolo 55 - Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie.
 
 Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale,
a prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che esistono
fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata
dall'interpretazione o dell'applicazione della presente Convenzione ad una
procedura di regolamentazione diversa da quelle previste da detta Convenzione.
 
 Articolo 56 - Applicazione territoriale
 
  
    Ogni
    Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può
    dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del
    Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva
    del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati
    territori di cui assicura le relazioni internazionali.
 
    La
    Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella
    notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il
    Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
 
    Nei
    suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno
    applicate tenendo conto delle necessità locali.
 
    Ogni
    Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di
    questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più
    territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della
    Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non
    governative o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della
    Convenzione. Articolo
57 - Riserva
 
  
    Ogni
    Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del
    suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una
    particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in
    quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale
    disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai
    termini del presente articolo.
 
    Ogni
    riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto
    della legge in questione. Articolo
58 - Denuncia
 
  
    Un'Alta
    Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un
    periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della
    Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante una
    notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne
    informa le altre Parti Contraenti.
 
    Tale
    denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente
    interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per
    quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di
    queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in
    cui la denuncia produce il suo effetto.
 
    Con
    la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni Parte
    Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
 
    La
    Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei
    precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia stata
    dichiarata applicabile in base all'articolo 56. Articolo
59 - Firma e ratifica
 
  
    La
    presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa.
    Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario
    Generale del Consiglio d'Europa.
 
    La
    presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti
    di ratifica.
 
    Per
    ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà
    in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.
 
    Il
    Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del
    Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte
    Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro
    strumento di ratifica che si sia avuto successivamente. Fatto
a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo
egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del
Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie certificate
conformi a tutti i firmatari.
  
 
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