Svizzera

 

La giustizia penale per i minorenni nel Cantone Ticino

a cura di Serafino Privitera

 

Il Comitato (CPT) ritiene che, nell’interesse della prevenzione dei maltrattamenti, tutte le forme di castigo fisico (compreso lo "schiaffo pedagogico") devono essere sia formalmente vietate che evitate nella pratica. Tutti i minori privati della libertà perché accusati o sospettati di aver commesso reato dovrebbero essere tenuti in centri di detenzione specificamente concepiti per persone della loro età, che offrano un regime tagliato per i loro bisogni e personale formato per trattare con i giovani. Sebbene la mancanza di attività propositive sia nociva per qualunque detenuto, essa è specialmente dannosa per i minori, che hanno particolare bisogno di attività fisica e stimoli intellettuali. Ai minori privati della libertà dovrebbe essere offerto un programma completo di istruzione, sport, formazione professionale, ricreazione e altre attività significative. L’educazione fisica dovrebbe costituire una parte importante di questo programma. (9e rapport général d’activités du CPT, "CPT/Inf (99) 12", Mineurs prives de liberté, Strasbourg, 30 août 1999)

 

In questo articolo mi propongo di gettare uno sguardo in una materia poco conosciuta e trattata alle nostre latitudini. Analizzo documenti internazionali, federali e cantonali e il futuro del diritto penale minorile che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi anni. In più, dove necessario, tengo in considerazione documenti non più in vigore, poiché modificati da nuove disposizioni.

L’articolo non vuole essere polemico, né di parte, quanto cercare di capire una materia che ha messo in disagio addetti ai lavori che si sono posti domande che richiedono delle risposte pronte, circostanziate e chiare. Insomma vuole stimolare la discussione e la ricerca. Non è esaustivo. È un inizio. Spero soltanto di non offendere e suscitare le sensibilità chiamate in causa. In tal caso me ne scuso in partenza.

Il titolo di questo articolo potrebbe lasciarsi discutere, poiché la privazione della libertà dei minorenni non è mai intesa in senso stretto come la si intende per gli adulti. Il minorenne in ogni fase della sua privazione della libertà viene a trovarsi in una posizione di fragilità e di caduta poiché soggetto in crescita. Non per nulla le convenzioni internazionali, leggi e regolamenti federali e cantonali, disposizioni per lo stesso sussidio per la costruzione di istituti di educazione indirizzano i loro obiettivi e sforzi non sul reato commesso, come nel caso del diritto penale per gli adulti, quanto sull’autore, sul soggetto minorenne inteso come soggetto educativo in evoluzione.1

Gli esperti di diritto penale per adulti e minorile distinguono tra "Täterstrafrecht" per i minorenni e "Tatstrafrecht" per gli adulti che commettono reato. Mentre il diritto penale per adulti guarda al passato e quindi al reato commesso e in funzione di questo punisce l’autore del reato, il diritto penale minorile è indirizzato all’autore. La stessa gravità del reato che commette il minorenne è relativa, è messa tra parentesi. Quindi nel caso dell’adulto è il passato (reato) ad essere giudicato, nel minorenne si tratta di preparare l’avvenire. "Gli obiettivi della giustizia giovanile divergono dalle nozioni classiche di repressione, sofferenza, retribuzione e prevenzione generale, per concentrarsi su finalità educative, preventive e curative (Rapporto Legge federale sulla procedura penale minorile svizzera, pag. 48 e seg., in seguito PPMin)." In funzione di questa distinzione si sono attribuiti poteri e autorità al magistrato dei minorenni che di primo acchito possono sollevare dei dubbi. Ma così non è. Questi poteri gli derivano dalla distinzione di cui sopra. È grazie a questi poteri e alla sua formazione in campo della psicologia infantile, della protezione del fanciullo e delle disposizioni internazionali relative ai diritti umani e a quelli del fanciullo se il magistrato dei minorenni può agire con cognizioni di causa e celermente alla soluzione dei casi che si trova a istruire. "Tutte le persone attive nel campo della giustizia minorile (i giudici, l’autorità incaricata del perseguimento e dell’inchiesta penale, il personale penitenziario e gli agenti sociali) debbano ricevere una formazione specializzata continua. La formazione giuridica costituisce la base; il diritto non è tuttavia sufficiente per una reale comprensione della problematica infantile e adolescenziale (PPMin, pag. 24)."

In questo Rapporto PPMin si insiste continuamente sull’aspetto non solo di pura formazione giuridica del magistrato dei minorenni quanto e in particolare sugli aspetti umani e di buon senso del magistrato: "Viene fatto più affidamento alle qualità personali e professionali dei magistrati, piuttosto che agli inevitabili limiti della mera sfera giuridica, (cit. pag. 30)", poiché "a volte il miglior modo di preservare l’interesse del fanciullo consiste nell’astenersi dall’intervenire, primum non nocere (cit. pag. 27)". E continua col descrivere queste qualità necessarie per poter svolgere con professionalità ed umanità la carica di magistrato dei minorenni. E questo per il semplice motivo che in lui si concentrano ampi poteri. Poteri che gli derivano dalla sensibilità che il magistrato dei minorenni deve possedere. Il diritto minorile è incentrato sull’educazione e tale obiettivo è preminente rispetto ad altre considerazioni. In questo senso si esprime lo stesso Rapporto sulla devianza giovanile in Ticino di ottobre 2002: "Occorre tuttavia premettere che nel diritto penale minorile (svizzero) la finalità educativa e di sostegno al giovane è prioritaria rispetto all’aspetto punitivo (pag. 27)".2

Al magistrato dei minorenni con la legge in vigore vengono attribuite parecchie possibilità di sanzionare il minore che commette reato: ammonimento, prestazione di lavoro, multa, carcerazione (in istituti tutt’al più per gli arresti), sostegno educativo, collocamento. In questo particolare caso, collocamento in una casa d’educazione, casa d’educazione al lavoro, centro terapeutico, casa di rieducazione. Quindi parecchie possibilità, ma giammai il carcere per adulti, nonostante la separazione. Il nuovo diritto è ancora più rigoroso poiché si propone di fare a meno di queste separazioni, distinzioni rigide dei minorenni in diversi istituti a dipendenza del sostegno di cui hanno bisogno. La Svizzera non si accontenta di rinchiudere i minorenni in modo sicuro sul modello degli istituti esistenti in altri paesi europei: "Gli istituti devono avere un’infrastruttura che garantisca l’assistenza educativa individuale. Questo implica l’offerta di possibilità di formazione e attività. Infine se la privazione della libertà è superiore a un mese dev’essere designata una persona idonea che aiuti il minore a difendere i suoi interessi e i suoi diritti (Messaggio modifica legge federale diritto penale minorile del 21 settembre 1998, pag. 257)". La nuova legge sul diritto penale minorile prevede nuove forme di sanzioni tipo la semiprigionia sino ad un anno, la sorveglianza, sostegno esterno, trattamento ambulatoriale, il collocamento in case d’educazione, l’ammonimento, la multa. Solo in casi veramente gravi la sanzione privativa della libertà sino a 4 anni. Ma anche in questo caso da eseguire in una casa d’educazione.

Da quanto detto appare evidente che gli istituti che potrebbero assolvere al meglio questo compito educativo potrebbero essere quelli già presenti nel territorio del Cantone Ticino e comunicati all’Ufficio federale di giustizia e polizia.3

Lo stesso Ufficio federale recentemente ha pubblicato un fascicolo di riconversione e pianificazione cantonale delle esistenti case d’educazione affinché possano rispondere alle esigenze future della nuova legge federale sul diritto penale minorile. Vi rientrano addirittura anche i casi più estremi i quali possono essere condannati sino a 4 anni di privazione della libertà. Si tratta semplicemente di rinforzare sul piano della sicurezza e della sorveglianza alcune di queste case già esistenti.4

A queste case d’educazione verranno assegnati quei minorenni problematici che oggi rientrano nella casistica dello stabilimento di rieducazione e del centro terapeutico , considerate all’art. 93ter codice penale svizzero. Poiché la pena rimane comunque orientata a considerazioni educative.

Credo si debba dedurre che il carcere "La Stampa" non è sicuramente istituto idoneo né per la carcerazione preventiva né tantomeno per l’esecuzione delle sanzioni. È una misura eccezionale data dalle circostanze del momento che ha costretto ad optare per la soluzione d’emergenza attuale. Poiché se no quanto era più garantista l’art. 25, c. 4 della vecchia legge sulla magistratura dei minorenni: "L’adolescente arrestato deve essere destinato ad un istituto designato dal magistrato. Durante la notte egli deve essere isolato in locale idoneo, di giorno deve essere occupato in modo adeguato." Nella nuova legge non si è sentita più questa esigenza in quanto era sottinteso che fosse già il magistrato a ordinare l’arresto e a trattenerlo in un locale adatto. Dopotutto come si afferma nel Messaggio 4796 del 7 ottobre 1998 a pag. 5 sulla Revisione della legge sulla magistratura dei minorenni, a garanzia del minorenne, "la prassi della magistratura minorile prevede raramente l’arresto, generalmente limitato ad una durata inferiore alle 24 ore."

Tutto questo per il semplice fatto che già la carcerazione preventiva va vista in funzione educativa poiché "dal carcere preventivo in senso stretto, ci si avvicina a una detenzione con finalità educative (PPMin, pag. 88)". Il carcere preventivo per la futura legge federale sulla procedura penale minorile svizzera va usato "con molta parsimonia, se non addirittura come ultima ratio, ultima risorsa, della durata più breve possibile", richiede la "separazione obbligatoria dai detenuti adulti" e che con l’entrata futura di questa nuova legge dovrà essere stralciata la clausola internazionale di riserva per la Svizzera di non poter garantire in maniera assoluta la separazione dei minorenni dagli adulti. La separazione deve essere totale, poiché è risaputo che nonostante tutta la buona volontà, non si riuscirà mai a separare i minorenni astretti in istituti per adulti in maniera ermetica, perché è impossibile impedire i contatti soprattutto visivi e auditivi. E poi è risaputo da studi criminologici dell’influenza negativa e nociva che il carcere esercita sui minorenni, in quanto scuola del crimine a causa dell’immagine di leader negativa trasmessa ai detenuti minorenni da quelli adulti. Per la futura legge federale il carcere preventivo può durare al massimo sette giorni. Una proroga sarà possibile su richiesta al tribunale dei minorenni sino ad un massimo di un mese, con possibilità di rinnovo previa nuova richiesta. "L’intenzione è quindi quella di limitare fortemente la competenza del magistrato dei minorenni in materia e di sottoporre una decisione di tale importanza all’esame dell’istanza superiore (PPMin, pag. 90)".

A garanzia della "vita carceraria in generale" che svolgono i minorenni a "La Stampa", rimane comunque per il Cantone Ticino la Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione la quale per legge è autorizzata a visitare tutti i luoghi di detenzione presenti nel Cantone e a presentare rapporti al Dipartimento interessato, al Governo e Gran Consiglio cantonali.5

Certamente con l’incarcerazione a "La Stampa" degli adolescenti in stato preventivo e addirittura in esecuzione penale si è fatto un salto di qualità notevole, un atto di coraggio dettato dalle circostanze del momento, dalla gravità di alcuni reati commessi da minorenni e dagli ultimi estremi episodi successi nei Pretori che ci portano ad allinearci a paesi come Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia riguardo all’inasprimento punitivo verso i minorenni. Ma la Svizzera, il Ticino non li si può paragonare a questi Stati. La delinquenza minorile presente da noi non è identica alla loro per qualità, proporzioni ed efferatezza. Lo ha dimostrato egregiamente il Rapporto sulla devianza giovanile in Ticino di ottobre 2002. Questo salto di qualità è stato possibile grazie ad una serie di circostanze che hanno portato le autorità a prendere una decisione che mai avrebbero preso in certi momenti. Poiché dopo quanto detto e sostenuto sopra, a proposito dell’obiettivo che si propone la carcerazione preventiva e la sanzione del minorenne, la soluzione adottata appare eccessiva anche se misura eccezionale e transitoria. Se da una certa logica del diritto positivo il comportamento del magistrato dei minorenni è corretto da un punto di vista della sensibilità si ha l’impressione che non lo sia. È la ferrea logica del diritto positivo che fa a pugni con il sentimento generale pur sapendo che il diritto non è sentimento. È la circostanza e l’accelerazione degli eventi che a volte si scontrano con il buon senso comune e bisogna quindi dare il tempo di capire.

È chiaro il politico spinto dalla circostanza del momento, forzato dalla magistratura dei minorenni, mass media e allarmismi sociali vari sull’appello ad una maggiore sicurezza deve trovare una soluzione pragmatica ed immediata al problema. Dopotutto sia nel Rapporto sulla devianza giovanile in Ticino di ottobre 2002 sia nel Rapporto della Commissione di revisione della LMM 4796 R del 2 febbraio 1999 si evidenziava un aumento considerevole di violazione della LStup da parte dei minorenni e quindi si invocava una maggiore severità contro gli autori di questo tipo di reato "nella speranza di scoraggiare le organizzazioni criminali". Quindi il cambiamento della politica penale di lotta contro il traffico e lo spaccio degli stupefacenti ha comportato un inasprimento degli arresti preventivi e nei casi più gravi ed efferati che suscitano allarme sociale la carcerazione preventiva ed esecuzione penale al carcere "La Stampa". Soluzione seppur legale discutibile da un punto di vista della sensibilità umana. Poiché all’apparenza eccessiva, urta la sensibilità e il senso di umanità comune. Trattati internazionali ratificati dalla Svizzera sono alquanto chiari in materia sulla separazione degli adolescenti dagli adulti anche se poi la Svizzera si riserva il diritto di non poter garantire senza eccezione la separazione dei giovani privati della libertà dagli adulti. Ma ripeto quest’ultima è una misura eccezionale e transitoria che dovrà essere stralciata prima o poi.

Per il cittadino comune venire a sapere che anche gli adolescenti in via eccezionale vengono rinchiusi sia durante la carcerazione preventiva sia in esecuzione pena al carcere per adulti "La Stampa" preoccupa. Anche come misura eccezionale e transitoria. Le convenzioni internazionali e le Regole minime sono alquanto chiare in materia. Gli adolescenti vanno separati dagli adulti per il semplice fatto che l’adolescente si trova in uno stato di crescita, di maturazione. Il carcere potrebbe avere per lui un effetto "educativo" alla delinquenza. Se quanto avviene oggi in Ticino è perfettamente legale in quanto la Svizzera nella Convenzione sui diritti del fanciullo si riserva la facoltà di non poter garantire senza eccezione la separazione dei giovani dagli adulti come anche non può garantire il diritto incondizionato a un’assistenza né la separazione, a livello personale e organizzativo, fra l’autorità istruttoria e l’autorità giudicante appare anche vero che queste eccezione col tempo debbano essere eliminate. Quindi la tendenza futura è quella del garantismo dell’iter giudiziario e della separazione delle autorità anche se da noi in parte sono già presenti con la legge sulla magistratura dei minorenni del 1999. Questo perché non vi possa essere abuso di potere che potrebbe comportare maltrattamenti vari.

Quanto detto potrebbe essere tacciato di falso sentimentalismo e troppa sensibilità che nulla ha a che vedere con la legge positiva dello Stato. Bene, ma cosa dichiarano le leggi in vigore. Abbiamo visto che è legale che i minorenni possono essere messi in carcerazione preventiva e in esecuzione pena in un carcere per adulti, sempre se separati. A "La Stampa" lo sono. Per la carcerazione preventiva considerato che anche agli adolescenti si può applicare la stessa procedura penale che si applica agli adulti possono rimanervi sino a sei mesi prorogabili su richiesta al giudice dell’istruzione e degli arresti. Al minorenne viene garantito il diritto di ricorso. Il magistrato dei minorenni dal suo punto di vista applica la legge. Al minorenne si garantiscono quei diritti previsti per gli adulti. È un iter con il quale appunto la nuova procedura penale federale minorile si trova in disaccordo. Un iter per il momento adottato dai soli Cantoni Zurigo e Ticino (si veda in particolare PPMin pag. 54 e segg.). L’eccesso di garantismo e formalismo giuridico allontana il vero scopo e principio educativo che si dovrebbe rivolgere al minorenne, distoglie dall’attenzione che bisognerebbe avere nei suoi confronti. E qui si richiama a quanto detto all’inizio sulle qualità umane e di sensibilità del magistrato dei minorenni che isolano da un puro eccessivo formalismo. Questo per quanto riguarda la carcerazione preventiva. Per l’esecuzione della sanzione di carcerazione il discorso è il medesimo. In Ticino come in Svizzera non esistono istituti per la carcerazione quindi possono essere collocati in quelli per adulti, mai in uno stabilimento di pena o d’internamento. Se la pena è superiore ad un mese va eseguita in una casa d’educazione. Quindi in una casa d’educazione esistente nel Cantone Ticino (vedi nota di chiusura 3). Può essere eseguita in un locale per arresti (per il Ticino può entrare in linea di conto la Sezione di fine pena o il carcere di Naravazz a Torricella giammai il carcere "La Stampa") o sotto forma di semiprigionia sino a sei mesi (OCP3, art. 1) e se superiore ad un mese in una casa d’educazione al lavoro (Pramont, Vallese). Questo una volta compiuto i diciotto anni. L’adolescente in ogni caso va sottoposto ad un lavoro adatto e ad un’azione educativa. Questo per l’art. 95 codice penale svizzero e la sua applicazione in Ticino. In via eccezionale e transitoria e sino a quando il Cantone non metterà a disposizione istituti minorili per la carcerazione secondo l’art. 385 CPS (che infine sono quelli già esistenti) il Tribunale federale può tollerare che carcerazioni superiori ad un mese vengono eseguite in un carcere giudiziario (Bezirksgefängnis) e aggiunge "sofern der Jugendliche nicht isoliert ist, zu einer Arbeitsleistung angeehalten und regelmässig betreut wird (BGE 112 IV 3).6

Era la procedura adottata da noi sino agli ultimi gravi episodi che si sono verificati al Pretorio di Bellinzona. Se poi si vuol forzare la mano e applicare l’art. 93ter del CPS bisogna dimostrare che tutte le altre vie sono state percorse. E cioè: misure educative, affidamento ad una famiglia, casa d’educazione, casa d’educazione al lavoro, centro terapeutico, casa di rieducazione. Se tutte queste misure danno esito negativo o non si possono adottare allora si può applicare l’art. 7 dell’Ordinanza (1) sul codice penale svizzero (OCP 1) che prescrive l’incarcerazione del minorenne - finché manca una casa di rieducazione - in un istituto per detenuti primari o per semiliberi o in una casa d’educazione al lavoro (art. 100bis CPS) oppure per un periodo non superiore a tre mesi in un istituto di arresto (art. 39 CPS).

Da quanto detto si deduce che la carcerazione a "La Stampa" non si addice né se il minorenne si trova in carcerazione preventiva né in esecuzione della sanzione. Rimane la sua eccezionalità della circostanza del momento e la gravità di alcuni reati che a volte spingono gli addetti ai lavori a cambiare rotta.

Riguardo il personale di sorveglianza non vedo come si possa formare un personale di sorveglianza per l’esecuzione delle sanzioni per minorenni quando in Svizzera non esistono "carceri minorili" in senso proprio. In via del tutto eccezionale, come nel caso specifico, il personale che opera a "La Stampa" è in grado di trattare anche con i minorenni, poiché ha fatto propria la filosofia d’esecuzione penale di trattamento umano e dignitoso delle persone che gli vengono affidate. Filosofia trasmessa dalla Scuola interna e dal Centro svizzero di formazione. E poi ai minorenni, in ogni caso, va affiancata un’équipe di persone laureate e specializzate, psicologi dell’età evolutiva, pedagoghi, assistenti sociali, educatori perché il diritto penale minorile è incentrato sul soggetto minorenne in divenire.

Concludo. Da un punto di vista del diritto positivo dello Stato è lecito tenere in via eccezionale e transitoria certi minorenni particolari a "La Stampa", considerato che in Ticino non sono presenti tutte le strutture secondo il codice penale svizzero. Una carenza che si registra un po’ in tutta la Svizzera. È impensabile che ogni Cantone riesca ad avere tutte le strutture necessarie previste dai nostri codici. È qualcosa che dovrà essere regolata a livello intercantonale. Da un punto di vista del diritto naturale ci si sente profondamente toccati da un trattamento che lede principi dei diritti del minore. Se il diritto non è sentimento è sicuramente anche valori se non codificati, poiché impossibile codificarli, una certa sensibilità dovrebbe salvaguardarli così come hanno pensato coloro che hanno steso la legge e la procedura federale minorile svizzera e coloro che hanno modificato la legge cantonale ticinese sulla magistratura dei minorenni. Poiché in caso contrario solo il Cantone Ticino, non la Svizzera, rischierebbe di allinearsi ad un nuovo pensiero emergente di repressione e di sanzione punitiva, retributiva e di prevenzione generale verso i minorenni. La società getterebbe le basi per la criminalità del futuro. Nuovamente corsi e ricorsi storici. Allora potrebbe avverarsi la profezia di quel criminologo francese di cui non ricordo più il nome che recitava "ogni società porta in germe i criminali che lei stessa genera" e che non riesce a recuperare nonostante tutta la buona volontà che mostra lo Stato. La famosa e perenne lotta di Sisifo. Quando tutto sembra che stia per prendere la giusta direzione, ecco emergere qualcosa di diabolico che ci riprecipita indietro nel tempo per poi nuovamente intraprendere il faticoso cammino e la ricerca di nuove soluzioni al problema della criminalità.

Note

 

1

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CH 1997);

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, art. 10 (CH 1992);

I Principi direttivi delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile del 14 dicembre 1990 (Le Direttive di Riyad);

Regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile del 29 novembre 1985 (Regole di Beijing);

Regole delle Nazioni Unite relative alla protezione dei minorenni privati della libertà del 14 dicembre 1990 (Regole dell’Avana o RPL);

La Legge-Tipo delle Nazioni Unite sulla giustizia minorile del settembre 1997;

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), Roma 1950;

Regole Penitenziarie Europee, 1987;

Rod Morgan-Malcom Evans, Combattere la tortura nei luoghi di detenzione in Europa, Editions du Conseil de l’Europe, 2002;

Les droits de l’homme dans les prisons: la formation professionnelle du personnel pénitentiaire, Actes Seminaire, Strasbourg, 7 - 9 juillet 1993, éditions du Conseil de l’Europe, 1995.

Gli Standart del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), Rilievi essenziali e generali dei Rapporti Generali del CPT, 2003;

Mineurs prives de liberté in Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), 9e rapport général d’activités, CPT/Inf (99) 12, Strasbourg, 30 août 1999;

Legge federale sul diritto penale minorile, Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998;

Rapporto esplicativo dell’avamprogetto di Legge federale sulla procedura penale minorile svizzera, Ufficio federale di giustizia Berna, giugno 2001;

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937;

Ordinanza (1 e 3) sul Codice penale svizzero (OCP 1 e 3);

Legge sulla magistratura dei minorenni dell’8 marzo 1999;

Messaggio no. 4796 del Consiglio di Stato del 7 ottobre 1998 sulla Revisione della Legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974;

Rapporto no. 4796 R del 2 febbraio 1999 della Commissione speciale per l’organizzazione del Ministero pubblico sul messaggio 7 ottobre 1998 concernente la revisione della legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974;

Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 della Repubblica e Cantone Ticino;

Società svizzera di diritto penale minorile, Organizzazione delle autorità cantonali nella procedura penale applicabile ai minori.

2

Rapporto ottobre 2002 sulla devianza penale giovanile nel Cantone Ticino con proposte operative di carattere organizzativo concernenti la Magistratura dei minorenni della Commissione incaricata dal Consiglio di Stato composta da: dott. iur. Goran Mazzucchelli; avv. Mario Branda, Procuratore Pubblico; sig.ra Leonia Menegalli, collaboratrice DECS; dott. iur. Alex Pedrazzini; lic. sc. soc. Roberto Sandrinelli, delegato per l’aiuto alle vittime; avv. Silvia Torricelli, Magistrato dei minorenni;

3

Office federal de la justice, Section exécution des peines et mesures, Liste des maisons d’éducation, Maisons d’éducation pour enfants et adolescents et maisons d’éducation au travail pour jeunes adultes. Per il Cantone Ticino: Istituto von Mentlen (Bellinzona), Foyer Verbanella (Locarno), Casa di Pictor (Mendrisio), Istituto Paolo Torriani (Mendrisio), Foyer Vignola (Lugano), Foyer Calprino (Massagno), Istituto Vanoni (Lugano), Casa Primavera (Lugano);

4

Riconoscimento e riesame del riconoscimento di istituti d’educazione per fanciulli e adolescenti, Ufficio federale di giustizia, Sezione esecuzione delle pene e delle misure, agosto 2004;

Manuale sugli stabilimenti di esecuzione delle pene e delle misure, Istituti per fanciulli, adolescenti e giovani adulti, Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Berna, luglio 2002;

5

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (del 17 dicembre 2002), Commissione di sorveglianza delle condizioni di detenzione, art. 25, La sorveglianza delle condizioni di detenzione nelle strutture carcerarie cantonali è affidata a una Commissione di 7 membri;

6

Jörg Rehberg, Grundriss Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, Jugendstrafrecht, Verlag Zürich, 1989.

 

 

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