Sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari

Tribunale Rimini, Ufficio Gip, Ordinanza 19.01.2007 (Carlo Alberto Zaina)

 

Le due ordinanze che seguono, emesse l’una dal GIP, l’altra dal Tribunale del Riesame costituito ex art. 310 c.p.p., nel corpo della stessa indagine preliminare, affrontano il problema dell'applicazione del regime previsto dall'art. 89 dpr 309/901.

Il giudice del riesame, pur pervenendo ad una soluzione differente (in riforma dell'ordinanza del G.I.P. l'imputato viene, infatti, ammesso agli arresti domiciliari), riconferma i limiti e le condizioni che circoscrivono lo spettro di operatività dell'istituto in parola.

E', infatti, fondamentale – per comprendere appieno la portata della disposizione legislativa in commento – partire da un dato incontrovertibile e cioè la sostanziale differenza della previsione contenuta in materia di arresti domiciliari, nell'art. 89 dpr 309/90, rispetto all'ordinario regime sancito dall'art. 284 c.p.p.2.

Essa consiste, infatti, nella circostanza che, mentre il principio generale che regola la concessione della misura gradata (ex novo od in funzione di sostituzione attenuatrice di altra precedente di natura estrema, la custodia in carcere) riportato dall'art. 284 c.p.p., è espressione dell'esercizio pieno e totale di un potere di discrezionalità tecnico-giuridica da parte del giudice, cioè di una di lui valutazione libera ed autonoma, l'applicazione – in casi concreti – dell'arresto domiciliare ex art. 89 dpr 309/90, risponde ad un criterio maggiormente vincolato a parametri ed automatismi predeterminati normativamente.

Non va dimenticato, ad onor del varo, che simile rigorosa connotazione, che riverbera effetti sotto il profilo ermeneutico, deriva dalla profonda modifica che l'istituto, cui opera riferimento il citato art. 89, ha subito con la novella introdotta dalla L. 49 del 2006.

Il mutamento normativo, infatti, si è estrinsecato in virtù del passaggio da una previsione, in forza della quale il tossicodipendente, inserito in un programma terapeutico, poteva ottenere anche la revoca della misura vigente (id est remissione in libertà), incontrando l’unico limite dell’insussistenza di esigenze di eccezionale rilevanza, ad altra condizione, maggiormente repressiva, che, invece, ha posto come elemento di centralità della fattispecie, la misura dell’arresto domiciliare.

Allo stato attuale, quindi, la misura della cattività domestica deve essere adottata, pertanto, in favore di chi dovrebbe essere attinto da un provvedimento di applicazione della custodia in carcere, ove esso sia una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che abbia già in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

L'unico limite negativo al riconoscimento del regime attenuato è quello della sussistenza di esigenze eccezionali di natura cautelare.

E’ bene, pertanto, identificare il concetto di “eccezionalità” delle esigenze cautelari.

Va detto che non esiste una nozione didascalica e predeterminata in tal senso.

Il significato da conferire al termine “eccezionale”, in relazione alle cautele di natura processuale e penalistica, si può desumere da alcuni approdi di natura giurisprudenziale, atteso che il limite in parola viene posto dal legislatore anche in relazione ad altre situazioni nelle quali si opera in relazione all’attenuazione del vincolo detentivo.

E’, infatti, notorio che anche l’art. 275 c.p.p3. stabilisce che la scelta di adottare la misura della custodia in carcere sia un’eccezione alla regola generale che propende per l’adozione di altre forme restrittive della libertà personale, sia coercitive, che non coercitive.

Tale deroga che introduce, quindi, una misura, che per la sua invasività, è di carattere assolutamente residuale si concretizza, pertanto, solo in presenza di comprovate quanto serie ragioni.

Si tratta di circostanze di fatto che pur apparendo indubbiamente serie non assurgono ancora al livello di “eccezionali esigenze cautelari”.

E’, quindi, il comma 4° c.p.p., la norma che introduce questa locuzione, nell’affrontare il tema della revoca di misure detentive in relazione allo stato di salute dell’inquisito detenuto.

La disposizione di legge, infatti, subordina la concessione di misure alternative al carcere (ad esempio l’arresto domiciliare) alla valutazione da parte del giudice della non sussistenza (rectius insussistenza) di esigenze che, in tale caso, vengono definite “eccezionali”.

Recita tale disposizione, infatti, che “Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni”.

L’esame del testo sopra riportato convince, ulteriormente, della circostanza che il richiamo che il legislatore opera rispetto al fenomeno della eccezionalità delle esigenze cautelari si pone come elemento di particolarissima modifica a fronte dell’ordinario regime detentivo in carcere, che già di per sé, come detto, appariva inusuale e residuale, nel suo carattere estremo.

Vale a dire, cioè che il concetto di eccezionalità (nella sua straordinarietà), in realtà destabilizza un status giuridico cd. normale, il quale, pur prevedendo – per la propria applicazione - la sussistenza del binomio gravi indizi di colpevolezza-esigenze cautelari, è portato a considerare questa accoppiata ed in special modo le citate esigenze, (per la loro portata di carattere normale) come non ostative all’applicazione di una misura meno gravosa rispetto al carcere.

In pratica il concetto in esame interviene come fattore di potenziale aggravamento di una situazione che concernendo la preventiva sottoposizione dell’indagato (od imputato), si potrebbe risolvere con l’adozione di un regime restrittivo intermedio e non necessariamente estremo, quale è il carcere.

Per quanto, invece, concerne l’art. 89 dpr 309/90, ricaviamo dall’esegesi del relativo testo, che la prospettazione da cui muove il legislatore, per involgendo il concetto di “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza” (formula che sul piano non diverge da quella prima valutata) appare sensibilmente differente, per non dire del tutto opposta.

In questo specifico caso, infatti, si muove da una situazione in base alla quale “ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere”, cioè una condizione per l’imputato/indagato assolutamente ribaltata rispetto alla precedente.

In buona sostanza, il contesto cautelare presenta – in partenza – un abbinamento fra gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, di gravità tale da giustificare, in linea teorica, l’applicazione della misura estrema.

Deriva, pertanto, che l’intervento del giudice risulta finalizzato, non già a valutare la sussistenza di condizioni di possibile aggravamento ed ablazione dello status libertatis dell’inquisito, quanto piuttosto a considerare se, per converso, con l’esclusione di tali fattori si possa pervenire alla concessione degli arresti domiciliari.

In concreto, quindi, nel caso regolato dall’art. 89, la circostanza che l’imputato “sia una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l’interruzione del programma può pregiudicare il recupero (disintossicazione) dell’imputato” è la condizione inderogabile, che, in origine, determina il superamento dell’applicazione della custodia in carcere e che può essere vanificata solamente in presenza della citate “esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

Operati i doverosi chiarimenti e gli specifici distinguo, è evidente, però, come detto che il significato da conferire alle eccezionali esigenze cautelari, sia nell’uno, che nell’altro caso, non pare divergere e differire sostanzialmente.

In proposito, sul piano strettamente giurisprudenziale, quale punto di partenza per potere in maniera soddisfacente tratteggiare i caratteri della nozione in esame, va ricordato che la Sez. VI della Suprema Corte, con la sentenza 22 Marzo 1995, n. 1057, Sibio4, ha ritenuto che le eccezionali esigenze cautelari che consentono di superare il divieto di custodia cautelare posto dall'art. 275 comma 4 c.p.p., per i soggetti che versano in condizioni di salute particolarmente gravi, devono essere valutate alla stregua dei criteri indicati dall'art. 274 lett. a) e c) c.p.p., che contemplano una pericolosità specificamente processuale o criminale.

L’orientamento riportato nella pronunzia testé ricordata crea, quindi, un collegamento logico fra il termine eccezionale, [che - non va dimenticato – intende qualcosa di talmente inusuale da essere posto ad un livello massimo di gravità e pericolo], e le cautele del timore di inquinamento della prova e di reiterazione di condotte criminose.

Vengono, così, individuati in queste ultime due categorie codicistiche, contenute all’interno della previsione di cui all’art. 274 c.p.p. (norma che regola ed individua le esigenze cautelari) quegli stereotipi fattuali la cui sussistenza deve essere esclusa, per permettere di affermare la concreta attenuazione della misura estrema e la sua, consequenziale, trasformazione in quella dell’arresto domiciliare.

L’orientamento giurisprudenziale cui si è fatto cenno trova proprio epigone nella posizione assunta dalla Sez. I, della Suprema Corte [sentenza. n. 3336 del 12 Settembre 1992, Varrasso (rv 191748)], la quale ebbe modo di soffermarsi sul concetto di eccezionalità in relazione al disposto dell’art. 275 c.p.p..

L’insegnamento del Collegio, infatti, si è sostanziato nel principio che le caratteristiche della nozione di eccezionalità vanno desunte dalla stessa "ratio" che ha presieduto all'emanazione di disposizioni che hanno novellato alcuni istituti del cod. proc. pen. e che si inseriscono nel quadro delle misure dirette a rafforzare la repressione e la prevenzione della criminalità organizzata e delle più allarmanti forme delinquenziali.

Deriva da tale osservazione la consequenziale considerazione che sia legittimo ritenere che esigenze cautelari di eccezionale rilevanza debbano ravvisarsi nelle stesse finalità di prevenire i pericoli di cui all'art. 274 c.p.p..

Il che sta a significare che i tre metus (il pericolo di fuga, quello inerente all'acquisizione delle prove e quello relativo alla reiterazione dell'attività criminale) appaiono costituire la necessaria piattaforma concettuale, sulla quale si devono venire ad innestare situazioni di un non comune, spiccatissimo ed allarmante rilievo.

Sono, quindi, queste, occasioni di elevatissimo pericolo sociale, che possono derivare direttamente e specificamente dalla eventuale attenuazione di misure custodiali a favore di soggetti che, imputati di delitti di criminalità organizzata o di altri gravi crimini che più inquietano la collettività, abbiano, la concreta possibilità e la reale attitudine ad eludere le finalità processuali e di prevenzione specifica tutelate dalla legge.

Si può, pertanto, ragionevolmente sostenere che con il concetto di eccezionalità, il legislatore ha inteso identificare situazioni di altissimo e non comune allarme sia per la tutela della collettività, sia per la possibile alterazione di elementi di prova, che – da ultimo – per la certa adozione di strategie di fuga, finalizzata all’irreperibilità del soggetto (o soggetti) indagati.

Chiarita, nei termini inequivoci, sopra espressi, la terminologia in questione, si può passare all’esame delle peculiarità che le due ordinanze in commento presentano.

Quella emessa dal G.I.P. pone in luce, preliminarmente ad ogni ulteriore e diversa osservazione, quegli elementi che costituiscono quel carattere di eccezionale rilevanza che le singole esigenze cautelari possono manifestare, determinando, così, quella condizione in base alla quale interviene la preclusione alla concessione della misura gradata ai sensi dell’art. 89 dpr 309/90.

Il giudice di prime cure, infatti, si sofferma sul complessivo elemento della pericolosità sociale, intesa come proclività dell’imputato alla commissione di reati dello stesso genere e specie di quelli per cui si procede, (ai sensi, pertanto, della lett. c dell’art. 274 c.p.p.) e perviene a due decisive e concatenate conclusioni.

  1. La prima si caratterizza per il fatto che il metus di ricaduta recidivante, nella fattispecie, è assolutamente configurabile.

  2. La seconda è quella per cui il pericolo concretamente configurato, per i caratteri sia della personalità del soggetto, che della globale condotta dal medesimo tenuta, assurge a livello di enorme gravità, cagionando la conseguenza che si è in presenza di un’esigenza cautelare connotata dal profilo dell’eccezionalità.

Va detto, quindi, che la motivazione sul punto specifico (summa sia di elementi oggettivi, che soggettivi) appare estremamente analitica e meticolosa, abbracciando le variegate componenti, le quali finiscono per perdere il tratto di individualità ed autonomia che le contraddistingue e non solo si fondono in un unicum – il pericolo di cui alla lett. c) dell’at. 274 c.p.p. descritto – ma gli conferiscono uno spessore negativo idoneo a concretare il requisito dell’eccezionalità.

La presenza di siffatta articolata situazione, che legittima un giudizio di pericolosità sociale in capo all’imputato, viene, così, assunta, già di per sé sola, come dato in toto ostativo alla misura gradata.

Va, inoltre, aggiunta, a corollario, l‘osservazione che, nella fattispecie, si deve registrare come incida ulteriormente in maniera negativa la prognosi di insufficienza e genericità del G.I.P., che investe il progetto terapeutico proposto dalla difesa.

Si è, pertanto, autorizzati a ritenere che, anche volendo prescindere dalla presenza di esigenze eccezionali, nel caso di specie, mancasse già in nuce, quella condizione necessaria consistente – a mente del comma 1° dell’art. 89 dpr 309/90 – nel fatto che sia “in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116”.

L’unico aspetto dell’ordinanza che solleva, indubbiamente, perplessità è il passaggio nel quale il G.I.P. afferma testualmente che “che è notorio che la cocaina sia una sostanza che dal punto di vista medico-scientifico non dà assuefazione o sintomi da dipendenza: per cui non potrebbe correttamente parlarsi nel caso di specie di soggetto tossicodipendente”.

Non è fine del presente commento quello di soffermarsi su valutazioni di carattere medico o scientifico, temi di primaria importanza, ma che esulano dall’oggetto in trattazione e dalle velleità del sottoscritto.

Certo è che, nella fattispecie, ci si imbatte in un’affermazione che si connota per un profilo di assoluta opinabilità, la quale, anzi trova, puntuale smentita nella quotidiana esperienza che deriva dall’applicazione processuale di precisi concetti di tossicologia forense.

Per quanto concerne, invece, l’ordinanza resa in sede di appello ex art. 310 c.p.p. dal Tribunale del Riesame di Bologna, va detto che essa, pur partendo da una valutazione del tutto analoga a quella di primo grado, [in relazione all’inattitudine della documentazione medica prodotta dalla difesa a concretare quei parametri necessariamente richiesti per potere sostenere l’esistenza di un reale programma terapeutico], perviene ad una svalutazione completa di quelle che erano state ritenute dal G.I.P. (non certo a torto) esigenze cautelari eccezionali.

La prospettiva valutativa del Tribunale, pertanto, ribalta completamente i termini del problema, rispetto alla decisione di primo grado.

Il caposaldo da cui, infatti, muove il ragionamento del Collegio è dato fondamentalmente da una valutazione prognostica, che, (in tutto e per tutto) pare orientata a privilegiare quelle positive prospettive future attribuibili all’imputato, che risultano, pertanto, munite di una forza elisiva dei pur confermati indici di pericolosità sociale dell’imputato.

In buona sostanza, il Tribunale, pur negando – con la giurisprudenza prevalente - che il mero decorso del tempo che l’imputato abbia sofferto in stato detentivo, in carenza di elementi di supporto, possa, di per sé solo, permettere una nuova valutazione dello stato custodiale (cui un soggetto possa essere sottoposto), conferisce, comunque, a tale situazione di fatto, nel caso di specie, una importanza notevolissima.

Il Collegio, infatti, opera una comparazione fra il quantum di pena che l’imputato “ha già scontato in regime cautelare” e la sanzione irrogata all’esito del giudizio di merito, valutata nella sua globalità, pervenendo, così, alla considerazione che “(l’)ininterrotto periodo, certamente, avrà su di lui esplicato un serio e tangibile effetto dissuasivo” e ricavando da questa valutazione la conclusione che esistano indicatori positivi muniti di forza elisiva di quella pericolosità sociale dell’imputato e di quella intrinseca gravità, che hanno costituito la piattaforma per il diniego opposto dal GIP alla modifica cautelare richiesta.

Surroga, inoltre, tale visione, la considerazione che una cospicua parte della pena verrà estinta, ricadendo nella operatività della previsione di cui all’art. 1 L. 241 del 31 Luglio 2006 che ha introdotto l’indulto.

Le osservazioni che precedono (e le due ordinanze che si riportano in calce) inducono ad una riflessione che deve essere orientata nel senso di affermare che la contraddittorietà delle due decisioni induce a ritenere che si sia – allo stato – ben lontani dal potere considerare raggiunta un’apprezzabile univocità interpretativa in ordine al concetto di “eccezionali esigenze cautelari”.

La comparazione dei due provvedimenti comparati induce chi scrive a considerare certamente più pertinente ed aderente alle emergenze processuali la prima ordinanza di rigetto, la quale, nonostante risulti sfavorevole all’imputato, si fa preferire per il maggiore rigore argomentativo.

Va, infatti, considerato che non persuade affatto la scelta del Tribunale del Riesame di addurre a sostegno della propria decisione – che peraltro non si sofferma sulle caratteristiche di eccezionalità delle esigenze in esame – anche i criteri di proporzionalità ed adeguatezza della misura da individuare.

Questi canoni valutativi, infatti, in una situazione del tipo di quella in esame, possono rivestire una funzione puramente residuale, in quanto essi intervengono solo una volta che si sia concluso favorevolmente quel giudizio delibativo preliminare concernente lo spessore delle cautele ritenute sussistenti.

In realtà, quindi, l’esame della proporzionalità ed adeguatezza della misura si risolve in una considerazione pleonastica ed inutile, in quanto, ove il giudice pervenga all’esclusione dell’esistenza di esigenze cautelari eccezionali e verificata la presenza di un programma terapeutico effettivo, l’adozione dell’arresto domiciliare risponde ad una logica quasi di automatismo.

Note

 

1 Vedi l'articolo 89 del Testo Unico sugli Stupefacenti.

2 Art. 284 c.p.p.

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285] (1).

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie (2).

(1) Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(2) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 5, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede

3 275. Criteri di scelta delle misure. (1)

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [c.p.p. 274] da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c) (2).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (3).

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (4).

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole (5).

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (6).

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni [o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere] (7).

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (8).

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domicliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (9).

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie (10).

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (11).

5. [Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3] (12).

(1) Vedi gli artt. 89 e 97-103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di approvazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(2) Comma aggiunto dall'art. 16, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 14, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato».

(3) Comma così modificato dall'art. 14, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata».

(4) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 332.

(5) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(6) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 332. Vedi, anche, l'art. 7, quarto comma, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, sulla istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Il testo del comma precedente alla suddetta sostituzione, come modificato dall'art. 5, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti per la lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza del buon andamento dell'attività amministrativa ed in cui le parole tra parentesi quadre erano state soppresse dall'art. 1, comma primo, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, riguardante la custodia cautelare, le avocazioni dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e i trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti, così disponeva: «3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 442 del codice penale, a quelli, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma e 630 dello stesso codice [c.p. 575, 628, 629, 630], ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero ai delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo di guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della L. 18 aprile 1975, n. 110, ovvero ai delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari [o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure]».

(7) Comma così sostituito, prima, dall'art. 1, comma 1-bis, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, in materia di custodia cautelare e poi dall'art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 332. Successivamente le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231 (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167). Il testo del comma in vigore prima di quest'ultima modifica così disponeva: «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione».

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231 (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

(9) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231 (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

(10) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231 (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

(11) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 12 luglio 1999, n. 231 (Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167).

(12) L'ultimo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. 9 settembre 1991, n. 292, riguardante la custodia cautelare, le avocazioni dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e i trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti. Successivamente, l'intero comma 5 è stato abrogato dall'art. 5, D.L. 14 maggio 1993, n. 139, concernente il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti. Per i delitti previsti in questo articolo può essere adottata, dal Procuratore generale antimafia, la misura del soggiorno cautelare di cui all'art. 25-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Vedi il D.M. 25 febbraio 1990 (Gazz. Uff. 6 marzo 1990, n. 54) per l'individuazione delle comunità terapeutiche per l'affidamento di imputati tossicodipendenti.

4 in Cass. Pen., 1996, 2302, Giust. Pen., 1996, III, 355.

Tribunale di Rimini - Ufficio Gip - Ordinanza 19 gennaio 2007

Proc. n.5018/05 R.G. not. reato - proc. n. 4179/05 R.G. G.I.P.

Tribunale di Rimini - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

 

Il Giudice per le indagini preliminari, dott. Lucio Ardigò, vista l'istanza presentata nell'interesse di

G.S., in data 12/1/2007 per la sostituzione ex art. 89 comma 2 DPR 309/90 della misura attualmente in atto con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione dei genitori sulla base della documentazione attestante l'uso abituale di cocaina da parte del prevenuto ed un programma terapeutico stilato alla ASL n. 9 di Grosseto;

visto il parere contrario del P.M. e letti gli atti;

 

Rilevato

 

che il prevenuto, all'esito di giudizio abbreviato, in data 9/11/2006 è stato condannato nell'ambito del presente procedimento penale alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione oltre alla pena pecuniaria;

che nella motivazione della predetta sentenza sono stati debitamente messi in rilievo le seguenti circostanze, indicative di una allarmante pericolosità sociale del prevenuto e di una sua intensa indole trasgressiva: a) il rilevante quantitativo di amfetamina solfato detenuta dal prevenuto suddivisa in 631 compresse per un controvalore ragguardevole di poco inferiore a diecimila Euro (ed in particolare 9.465,00 Euro); b) la varietà delle sostanze stupefacenti detenute dal G.: amfetamina solfato, ecstasy e cocaina, circostanza questa che fa fondatamente presumere il collegamento del prevenuto con qualificate fonti di rifornimento di sostanze psicotrope; c) l'accertata attività di spaccio di sostanze stupefacenti attuata con forme palesi nel centralissimo Viale Ceccarini di Riccione: non essendosi fatto scrupolo il G. di abbordare due giovani lungo l'affollato Viale Ceccarini di Riccione, ed offrendo loro sostanze stupefacenti diversificate, significative di una preventiva organizzazione atta a soddisfare più bacini di utenza; d) la negativa condotta processuale assunta dal prevenuto, il quale ha sempre ostinatamente negato gli addebiti formulando per giunta accuse calunniose e reiterate nei confronti degli acquirenti: fatto questo per il quale è stata disposta la trasmissione degli atti al PM per l'ulteriore corso dell'azione penale nei confronti del prevenuto in relazione al delitto di cui all'art. 368 CP; e) i reiterati precedenti penali del prevenuto il quale, all'epoca dei fatti, in assenza di lecite fonti di reddito, traeva con tutta evidenza in via primaria i mezzi di sostentamento dalla sistematica attività di spaccio di sostanze stupefacenti; f) il fatto che G. si sia portato dal suo luogo di abituale residenza (Follonica) in località marittima notoriamente frequentata da moltissimi giovani, con la precipua intenzione di spacciare sostanze stupefacenti e così favorire la diffusione del fenomeno della tossicodipendenza; g) il precedente specifico del quale è gravato il prevenuto, avendo lo stesso patteggiato, in data 23.4.2004, la pena di mesi otto in relazione a delitto di analogo tenore ottenendo il beneficio della sospensione condizionale; non avendo il G., allora, tratto da tale esperienza nessun insegnamento, se non l'incentivo ad espandere la propria illecita attività, sia a livello quantitativo, sia a livello territoriale, giacché, nell'occasione per cui si procede, egli si è portato addirittura fuori dal luogo di abituale residenza, alla ricerca di più favorevoli condizioni di mercato;

che per quanto riguarda più in particolare l'invocata disposizione di cui all'art. 89 secondo comma DPR 309/90, il testo della norma così come novellato dall'art. 4-sexies della legge 21 febbraio 2006 n. 49, recita testualmente: “Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendente, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi preventiva dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanza stupefacenti, psicotropo o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale”

che è notorio che la cocaina sia una sostanza che dal punto di vista medico-scientifico non dà assuefazione o sintomi da dipendenza: per cui non potrebbe correttamente parlarsi nel caso di specie di soggetto tossicodipendente;

che nella certificazione della ASL di Rimini in data 15/3/2006 non è dato di evincere in alcun modo la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di cocaina da parte del prevenuto;

che il generico programma stilato dalla ASL n. 9 di Grosseto non appare garantire in alcun modo il reale recupero del prevenuto: basandosi il programma in questione sulla effettuazione di semplici colloqui di non meglio precisato sostegno psicologico;

Che le circostanze sopra delineate ai punti da a) a g) non possono in ogni caso non configurare quelle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che secondo l'art. 89 DPR 309/90 sono ritenute ostative alla revoca della misura nei confronti di persona che intenda sottoporsi ad un programma di recupero della tossicodipendenza;

che per la salvaguardia delle predette esigenze appare necessario mantenere la misura in atto, l'unica idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie di quella per cui si procede;

 

P.Q.M.

 

Rigetta la richiesta; Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del provvedimento alla persona inquisita e ai difensori.

 

Rimini, lì 19.01.2007