Ddl "Fini" - politiche su droghe

 

Decreto del vice Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2004

 

Linee di indirizzo amministrativo in tema di promozione e coordinamento delle politiche, per prevenire e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e alcooldipendenze correlate

 

Il vice Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.

309, concernente Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni;

Visto l’art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2004, con il quale al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. dott. Gianfranco Fini, sono state delegate le funzioni relative alla promozione ed al coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate;

Visto l’art. 3, commi 83, 84, 85, 86 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), che ha istituiti il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi all’ordinamento delle strutture del Segretariato generale e all’organizzazione dei Dipartimenti istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2002;

Ritenuto opportuno specificare le linee di indirizzo generale politico ed amministrativo del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in conformità alla delega ricevuta;

 

Decreta

 

Art. 1

Priorità politiche

 

1. L’attività amministrativa e la gestione del Dipartimento dovranno svolgersi in coerenza:

con le determinazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

con le indicazioni del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, delegato alla materia;

con le priorità politiche contenute nel Programma triennale del Governo per la lotta alla produzione, al traffico, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope approvato il 14 febbraio 2002.

 

Art. 2

Compiti

 

1. Sulla base delle priorità politiche di cui al precedente art. 1, il Dipartimento ha il compito di:

a) assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga;

b) effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell’esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo;

c) attuare le strategie di contrasto al fenomeno della tossicodipendenza, coordinando l’azione delle amministrazioni dello Stato competenti;

d) collaborare con le regioni, gli enti locali, il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le organizzazioni del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo dei tossicodipendenti;

e) concorrere a rappresentare, in ambito internazionale, gli indirizzi generali del Governo in materia di tossicodipendenza;

f) predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonché ulteriori proposte e piani operativi;

g) predisporre le opportune iniziative legislative da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga;

h) promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti;

i) verificare il rispetto, da parte delle amministrazioni dello Stato competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle indicazioni previste dal Piano di interventi e da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l’utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l’attuazione degli interventi;

j) promuovere campagne informative sugli effetti negativi per la salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sull’ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze;

k) raccogliere informazioni e documentazione scientifica sulle tossicodipendenze, definendo ed aggiornando le metodologie per la rilevazione, ed elaborando, mediante la collaborazione con i centri di ricerca pubblici e privati anche a livello internazionale, indicazioni utili ad indirizzare le politiche di settore e la divulgazione;

l) curare la redazione della Relazione annuale al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;

m) curare la redazione della Relazione annuale all’Osservatorio europeo sulle droghe e sulle dipendenze (Emcdda) sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia;

n) provvedere all’organizzazione della Conferenza triennale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

 

Art. 3

Obiettivi annuali

 

1. Nell’anno 2004, l’attività del Dipartimento dovrà essere rivolta al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere campagne informative finalizzate a far conoscere, sulla base di evidenze scientifiche accertate e condivise, i pericoli per la salute derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, i fattori di rischio individuali e ambientali e le opportunità di cura;

b) promuovere attività di formazione atte a qualificare le metodologie di prevenzione e cura nei servizi pubblici e del privato sociale;

c) ampliare la collaborazione con le strutture del privato sociale per realizzare un sistema di interventi integrato con il settore pubblico;

d) sviluppare progetti di prevenzione delle dipendenze, soprattutto tra le giovani generazioni, a partire dalle scuole elementari alle superiori, con il particolare coinvolgimento delle famiglie;

e) rafforzare la cooperazione con i partner europei;

f) ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie disponibili, con particolare riferimento all’analisi ed alla valutazione dei risultati ottenuti;

g) aggiornare il Piano nazionale degli interventi, anche sulla base dei contributi delle regioni e del privato sociale;

h) predisporre la Relazione annuale al Parlamento sullo stato del fenomeno della tossicodipendenza in Italia;

i) predisporre la redazione della Relazione annuale all’Osservatorio europeo sulle droghe e sulle dipendenze (Emcdda).

2. Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 31 maggio 2004

 

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Fini

 

 

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