Proposta di legge per l'indulto

  

Disposizioni in materia di indulto

C. 458 Cento ed abbinate

 

 

Nuova proposta di testo unificato del relatore (19.12.2002)

 

 

Articolo 1

(Indulto)

 

  1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 10 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

  2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra loro, ai sensi dell’articolo 81 del codice penale, applica l’indulto, ai sensi della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, con l’osservanza delle forme previste per gli incidenti esecutivi.

  3. L’indulto non si applica ai recidivi nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 99 del codice penale né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, nel caso di condanna per delitti.

 

 

Articolo 2

(Ambito di applicazione dell’indulto)

 

  1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato anche solo in parte l’indulto.

 

 

Articolo 3

(Esclusioni oggettive)

 

  1. L’indulto non si applica alle pene:

 

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

3) 422 (strage);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

 

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all’art. 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

 

Articolo 4

(Revoca dell’indulto)

 

  1. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colpo so per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

  2. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei tre anni successivi al termine di cui al comma 1, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a cinque anni.

 

Articolo 5

(Termine di efficacia)

 

  1. L’indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 30 giugno 2001.

 

Articolo 6

(Entrata in vigore)

 

  1. La presente legge entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

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