Il testo dell'ultimo indulto

 

Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1990, n° 394

Concessione di indulto

 

Articolo 1

 

  1. È concesso l’indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

  2. Non si applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 151 del codice penale.

 

Articolo 2

 

  1. È concesso l’indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte l’indulto.

 

 

Articolo 3

 

  1. L’indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1. 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2. 416 bis (associazione di tipo mafioso);

3. 422 (strage);

4. 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5. 648 bis (riciclaggio); limitatamente all’ipotesi che la sostituzione riguardi

denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della Legge 22 dicembre 1975, n° 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla Legge 26 giugno 1990, n° 162:

1. 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all’articolo 74;

2. 75 (associazione per delinquere).

Articolo 4

 

  1. Il beneficio dell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

 

Articolo 5

 

  1. L’indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

 

Articolo 6

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

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