Circolare applicazione indultino

 

La circolare sulla sospensione della pena

 

Circolare riguardante la sospensione condizionata della pena detentiva fino ai due anni (legge 1° agosto 2003, n. 207), emanata dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e indirizzata ai direttori dei Centri di Servizio Sociale per Adulti.

 

1 - La sospensione della pena istituita con la legge in oggetto, dopo un complesso iter legislativo, introduce uno strumento deflativo che presenta caratteri di straordinarietà e di autonomia rispetto al generale sistema dell’esecuzione penale esterna.

Il termine temporale fissato dalla legge cade con il giorno 22 agosto 2003, coincidente con il quindicesimo successivo al 7 agosto 2003, quando la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la legge. Si applica, infatti, la generale previsione del tempo di vacatio legis, articolo 73, comma 3, Costituzione della Repubblica, non essendo prevista una deroga.

In ragione dei particolari caratteri che pare presentare il richiamo all’intervento degli uffici diretti dalle Loro Signorie, si comunicano con la presente circolare un generale chiarimento sulla legge, ed alcune istruzioni sull’intervento dei Centri.

 

Titolo primo - chiarimenti

 

2 - L’istituto introdotto con la legge primo agosto 2003, si presenta innanzi tutto con caratteri di straordinarietà.

La sospensione condizionata così creata non è stata inserita nel codice penale (come in un certo momento dell’esame parlamentare si era giunti a fare) e perciò essa non fa corpo con le altre forme di sospensione dell’esecuzione della pena che il nostro ordinamento conosce. È invece destinata ad un numero di persone individuabili in termini di tempo.

L’istituto non è riconducibile alla categoria concettuale della misura alternativa, con la quale ha in comune solamente il dato materiale, di applicarsi in luogo diverso dal carcere. Infatti, a tacere della contraddizione logica che vi è fra l’essere in sospensione della pena e l’essere in esecuzione della pena, intra vel extra moenia, deve osservarsi che il legislatore ha positivamente stabilito l’incompatibilità fra applicazione della sospensione ed applicazione della misura alternativa (articolo 1, comma 3, lettera d). Lo stesso ha inoltre ritenuto necessario disporre una specifica estensione dei benefici previdenziali della legge 193/2000 (articolo 5), chiaramente indicando così che la sospensione condizionata di nuova introduzione non può, di suo, essere ricondotta alla figura della misura alternativa.

La sostituzione della pena detentiva per dettato legislativo con prescrizioni di controllo è d’altra parte già utilizzata da altri ordinamenti statali.

 

3 - Il combinato disposto degli articoli 1 e 7 della legge permette di individuare i destinatari della sospensione condizionata.

Si tratta dei condannati alla pena detentiva di due anni, che abbiano espiato metà della pena, e che si trovino al momento di entrata in vigore della legge in stato di detenzione od in attesa di esecuzione della pena.

La prima espressione individua, pacificarnente, le persone in atto ospitate negli istituti penitenziari.

La seconda, invece, dice riferimento alla situazione delle persone nei cui confronti sia stato emesso un ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero il quale sia ancora non eseguito; nessuna causa è esclusa dal legislatore, e possono perciò egualmente essere considerate:

a) la sospensione dell’ordine di carcerazione in attesa di istanza del condannato o per pendenza della domanda di ammissione a misura alternativa (articolo 656 C.p.p., comma 5);

b) la latitanza del condannato;

c) il differimento dell’esecuzione della pena conseguente alle cause indicate dagli articoli 146 e 147 del codice penale;

d) la sospensione provvisoria della detenzione in vista dell’esame dell’istanza di misura alternativa disposta nelle more dal magistrato di sorveglianza (articolo 47 op, comma 4).

L’istituto parrebbe applicabile anche alle persone nei cui confronti sia passata in giudicato una sentenza entro il giorno di vigenza, e nei cui confronti il pubblico ministero non abbia ancora emanato l’ordine di carcerazione.

 

4 - Il principio generale sopra indicato trova eccezioni di tipo oggettivo e soggettivo; come tali, esse vanno considerate come sottoposte ad interpretazione restrittiva.

 

5 - Costituisce eccezione oggettiva, fondandosi sul titolo di detenzione, la condanna:

a) per i delitti contro la personalità individuale;

b) per i delitti di cui agli articoli del codice penale 609-bis, violenza sessuale; 6O9-quater, atti sessuali con minorenne; 609-octies, violenza sessuale di gruppo;

c) per i delitti previsti dall’articolo 4-bis, O.P.

 

6 - Le eccezioni soggettive conseguono:

a) alla condizione di delinquente abituale, professionale o per tendenza;

b) alla sottoposizione al regime di sorveglianza particolare;

c) alla rinuncia dell’interessato;

d) alla cittadinanza straniera quando il condannato ricada nei casi previsti dell’articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

e) all’avere già fruito della sospensione (articolo 1, comma 2).

Ulteriore eccezione soggettiva, di particolare significato per l’interpretazione dell’estensione della legge, consegue all’ammissione del condannato alle misure alternative alla detenzione.

 

7 - Il sistema delle prescrizioni, mutua elementi eterogenei che risentono del confronto di diverse posizioni circa la natura dello strumento ed i caratteri che avrebbe dovuto avere. L’eterogeneità si riflette sulle serie delle autorità chiamate a intervenire nella formazione della decisione del magistrato di sorveglianza e nelle successive fasi, fino al compimento dei due termini rilevanti, quello di consumazione della pena e quello di cinque anni dall’applicazione della sospensione. Le stesse prescrizioni non sembrano suscettibili di una soddisfacente considerazione sistematica in ragione della posizione funzionale nel più ampio campo dell’esecuzione penale. Non è perciò agevole rilevare con sicurezza quali procedure giudiziali introdotte dalla legge interessino l’attività dell’Amministrazione.

Si pone comunque in luce quanto segue.

7.1 - La sospensione della pena è disposta con ordinanza del magistrato di sorveglianza, applicando il rito previsto dall’articolo 69-bis dell’O.P., di recente introdotto per la concessione della liberazione anticipata. Ai fini della decisione il magistrato di sorveglianza acquisisce informazioni dalle autorità competenti (articolo 22, comma 3).

I dati che la legge chiede ai giudici di valutare hanno carattere documentale e sono rilevabili dal casellario giudiziale e dagli istituti penitenziari (la sottoposizione, in corso o precedente, al regime di sorveglianza particolare).

7.2 - Il provvedimento contrario alla sospensione è emesso dal tribunale di sorveglianza, secondo il rito dell’articolo 678 C.p.p.

Al riguardo, si deve rilevare che il tempo trascorso in sospensione della pena non è automaticamente ripristinato come tempo di pena da espiare, ma che esso è delibato dal tribunale avuto conto della durata delle limitazioni patite (espressione che pare indicare il tempo di effettivo rispetto delle stesse da parte del ristretto, con particolare riferimento al comma 1 dell’articolo 4) e del comportamento del condannato (e qui si deve tenere conto della possibile applicazione di prescrizioni riparative, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, e più generalmente delle relazioni intercorse con l’agenzia di controllo). Si tratta di cautela mutuata dal sistema dell’affidamento in prova, che però sconta parziali antinomie, soprattutto in relazione all’assenza di un piano di reinserimento che costituisca un canone di valutazione per il giudice della revoca.

7.3 - Il legislatore ha altresì considerato la possibilità di una sospensione cautelare della sospensione, vale a dire l’ipotesi che alcuni comportamenti del condannato consiglino di ripristinare la detenzione, con immediatezza, ovvero che un incremento della pena da espiare, superando il biennio, imponga (almeno in astratto) il ripristino della detenzione.

A tale fine, la legge, con il comma 8 dell’articolo 2, dispone l’applicazione degli articoli 51-bis e 51-ter O.P., ovvero delle procedure disposte per l’analoga ipotesi nel caso di affidato in prova, semilibero, detenuto domiciliare.

Anche qui, la necessità di un rinvio espresso conferma che l’istituto resta estraneo al sistema delle misure alternative.

I direttori degli istituti penitenziari possono essere interessati al caso che, nelle more del procedimento di sospensione, con il condannato ancora detenuto, siano comunicati ulteriori titoli esecutivi. Il rinvio pone un diverso problema per l’esecuzione penale esterna.

Ai sensi dell’articolo 51-bis, il direttore del centro (come anche il direttore dell’istituto, per il caso del semilibero) informa immediatamente della sopravvenienza del titolo ulteriore di esecuzione della pena il magistrato di sorveglianza.

Poiché l’organo che emette il titolo immediato di esecuzione della pena è il pubblico ministero, si appalesano necessarie alcune accortezze, per favorire la tempestività delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

7.4 - Di più diretta esecuzione è l’applicazione della disciplina dell’articolo 51-ter, per la quale si ritiene utile seguire la procedura comunemente applicata per i casi di affidato in prova che risulti non ottemperante al piano di trattamento ed alle prescrizioni contenute nel verbale di presa in carico.

D’altra parte, la legge non prevede come il magistrato di sorveglianza debba venire informato dal pubblico ministero, al quale solo riferisce l’autorità di polizia di ogni infrazione (articolo 2, comma 4), ed è rimesso agli uffici giudiziari convenire sulle procedure relative .

7.5 - La legge non richiede, all’esito del periodo di vigenza delle prescrizioni (equivalente al tempo di pena da espiare), una valutazione di buon esito e nessun procedimento è direttamente finalizzato alla dichiarazione di positivo decorso del tempo di cinque anni per la estinzione della pena sospesa.

 

8 - Le prescrizioni che debbono essere osservate dal condannato sono fissate dall’articolo 4 della legge, ed è possibile distinguerle in generali (necessariamente presenti) e speciali (eventualmente presenti).

8.1 - Le prescrizioni generali sono:

a) la presentazione all’ufficio di polizia giudiziaria, nei tempi e modi fissati dal magistrato (comma 1, lettera a);

b) l’obbligo di non allontanarsi dal comune di abituale dimora ovvero in altro, sempre fissato dal magistrato ma entro la regione dove ricade il comune di abituale dimora (comma 1, lettera b);

c) il divieto di espatrio (comma 3).

Come emerge dalla stessa legge, si tratta di prescrizioni mutuate dal regime degli arresti domiciliari, come del resto già accade in tema di detenzione domiciliare.

8.2 - Le prescrizioni speciali trovano titolo nella sintetica formula del comma 2, ma investono in modo particolare l’attività dei Centri di servizio sociale.

Infatti, con il rinvio ai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell’articolo 47, sia pure in quanto applicabili, vengono a trovare luogo nella sospensione condizionata istituti propri dell’affidamento in prova, da sempre posti in opera dai Centri.

Va però rilevato che la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni è affidata all’autorità di polizia competente (per territorio, articolo 2, comma 4) e che perciò i compiti di controllo attribuiti ai Centri dal comma 9 dell’articolo 47 non sono compatibili con la legge in esame, che prevede un’altra linea di informazione agli uffici decidenti (polizia giudiziaria, pubblico ministero, tribunale di sorveglianza) Inoltre, la legge fa riferimento non all’articolo 72 O.P., od anche direttamente ai C.S.S.A., ma all’attività di servizio sociale nell’affidamento in prova, giacche l’articolo 4, comma 2, fa rinvio all’articolo 47 O.P.

L’assenza di richiamo espresso agli uffici dell’esecuzione penale esterna dovrebbe quindi, ingenerare nel giudice la convinzione che le attività di controllo debbano essere svolte dall’autorità di polizia, alla quale è demandato il controllo di tutte le prescrizioni contenute nell’articolo; nel qual caso, almeno per i condannati detenuti che abbiano sottoscritto i verbali innanzi al direttore del carcere, potrebbe verificarsi che della sospensione nessuna notizia abbia il Centro.

La possibilità di opposte interpretazioni da parte dei magistrati di sorveglianza impone di disciplinare comunque le varie ipotesi operative conseguenti alle opzioni configurabili.

 

Titolo secondo - istruzioni

 

9 - Si dispone, perciò, quanto segue.

9.1 - Il Centro prenderà in carico il condannato, solo se avviato dall’ufficio di sorveglianza, con formale disposizione di sottoscrizione del verbale dinanzi al direttore del Centro.

9.2 - Ove, per errore, giungesse al Centro la richiesta di procedere alla sottoscrizione di un verbale da parte di persona detenuta, esso sarà immediatamente trasmesso all’istituto penitenziario nel quale egli risulti ristretto (eventualmente controllando l’attualità della presenza attraverso il SIDET).

9.3 - In momento precedente, non sembra ravvisabile una competenza dei C.S.S.A. durante l’istruttoria dell’ufficio di sorveglianza per la decisione. Nondimeno, in spirito di collaborazione istituzionale, le LL. SS. daranno risposta alle richieste che fossero presentate dagli uffici di sorveglianza rigorosamente nei limiti dei dati in possesso dei Centri, anche attraverso archivi informatici.

9.4 - Le eventuali richieste che concernino persone detenute, saranno trasmesse per competenza agli istituti penitenziari.

9.5 - I termini di registrazione e trattazione informatica saranno conformi alla nota diffusa via e-mail il 27 agosto 2003 da questa Direzione Generale. Le possibili difficoltà interpretative saranno prospettate all’ufficio primo, sezione terza, di questa Direzione Generale.

9.6 - Il verbale di cui al comma 5, art. 47 richiamato sulla legge, riprodurrà tutte le prescrizioni contenute nell’ordinanza del magistrato e verrà sottoscritto con il rito in uso per gli affidati in prova.

9.7 - Qualora le Loro Signorie rilevino, nell’ordinanza, l’omissione di alcune delle prescrizioni generali (8.1), daranno naturalmente seguito alla sottoscrizione del verbale ma informeranno gli uffici epe dei provveditorati che ogni sei mesi trasmetteranno una nota complessiva sul fenomeno a questa Direzione Generale.

9.8 - Le Loro Signorie comunicheranno al procuratore della Repubblica in sede che il condannato ha sottoscritto il verbale di prescrizioni (infra) e che è preso in carico ai sensi della legge in oggetto, e gli richiederanno di comunicare al Centro i titoli di esecuzione che dovessero sopravvenire per il tempestivo adempimento dei doveri discendenti dal combinato disposto degli articolo 2, comma 8, e 51-bis O.P.

9.9 - La periodica attività di relazione al magistrato (47 O.P., comma 10), si farà con un rapporto ogni semestre.

9.10 - Nell’estendere la relazione, l’ufficio terrà conto della differenza ontologica fra la sospensione in esame e l’ affidamento in prova. Per quanto sopra osservato (8), e soprattutto considerando che la legge non ha richiamato il criterio valutativo dell’articolo 47, comma 11 (che dunque non trova applicazione) e che non è richiesta per la sospensione nessuna osservazione della personalità o la valutazione di un percorso trattamentale, essa si limiterà alla verifica delle relazioni con il Centro che l’ordinanza abbia espressamente imposto.

9.11 - L‘intervento di aiuto per superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale (articolo 47, comma 9), seguirà al contrario i criteri in uso per gli affidati in prova.

Si segnala la particolare importanza di un concreto sostegno per quei condannati ai quali le misure alternative siano state precluse in precedenza per l’assenza di possibilità di lavoro o di sostegno famigliare. Sotto tale ultimo profilo, le Loro Signorie attiveranno ogni possibile vantaggio conseguente all’articolo 5 della legge.

9.12 - I Centri non procederanno alla redazione di relazioni sul buon andamento finale della sospensione (7.5) ma comunicheranno all’ufficio di sorveglianza che aveva avviato il condannato che, per decorrenza del termine di vigenza delle prescrizioni, il Centro ha concluso il procedimento aperto con la sottoscrizione del verbale.

 

Il Direttore generale, Riccardo Turrini Vita

 

 

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