Liberazione condizionale

 

Codice Penale

 

Articolo 176

Liberazione condizionale

 

Il condannato a pena detentiva (p. 18) che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni (p.p. 682; att. p.p. 236; o.p. 544).

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell’articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (p. 185 ss.), salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

 

 

Articolo 177

Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

 

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole (p. 101), ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell’articolo 230, numero. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all’ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali (p. 215), ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo (p. 205).

 

La Corte cost., con sentenza 25 maggio 1989, n. 282, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, comma 1, «nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo». La stessa Corte, con sentenza 4 giugno 1997, n. 161, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, comma 1, ultimo periodo, «nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell’ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio, ove ne sussistano i relativi presupposti». La stessa Corte cost., con sentenza 23 dicembre 1998, n. 418, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177, comma 1, del codice penale, «nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio».

 

Vedi anche Regolamento Penitenziario

 

 

 

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