Progetto M.E.D.I.A.RE.

 

Mutual exchange of data and information about restorative justice

Programma Comunitario Grotius II Penale

 

Definizioni preliminari

 

Mediazione penale

 

Secondo la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. (99) 19, la mediazione penale è "un processo perciò all’autore e alla vittima di un reato è permesso, se consentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi derivanti dal reato, attraverso l’aiuto di un terzo neutrale (il mediatore) ". È un’attività in cui una parte terza e neutrale, aiuta due o più soggetti a capire l’origine di un conflitto che li oppone, a confrontare i propri punti di vista e a trovare soluzioni sotto forma di riparazione simbolica prima ancora che materiale.

 

Mediazione penale diretta e indiretta

 

La mediazione penale si distingue in mediazione diretta e in mediazione indiretta.

Una mediazione penale si definisce diretta quando: il mediatore si trattiene con le parti contestualmente; l’attività di riparazione delle conseguenze del reato è scelta e concordata da entrambe le parti.

Una mediazione penale si definisce indiretta quando: il mediatore si trattiene con le parti separatamente; l’attività di riparazione delle conseguenze del reato è scelta unilateralmente dal reo e non è concordata con la persona offesa.

La mediazione è un’attività propria di un modello di giustizia che si definisce "riparativa".

 

Giustizia riparativa

 

La giustizia riparativa può essere definita come "un modello di giustizia che coinvolge la vittima il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni al conflitto allo scopo di promuovere la riparazione, la riconciliazione e il rafforzamento del senso di sicurezza". Si tratta di uno strumento d’intervento flessibile che permette, dove possibile, di evitare la pena e, in certi casi, anche il processo. Comprende una varietà di programmi e modalità, in sostituzione della pena o del processo, che rappresenta strategie per la riparazione e composizione del conflitto "cercando di superare la logica del castigo, movendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso". Questo tipo di giustizia vuole tutelare le vittime del reato attraverso la riparazione del danno (economico, fisico e psicologico) e stabilire strategie d’intervento che rispettino il disagio e il dolore subito dalla vittima.

Gli elementi costitutivi e gli obiettivi della giustizia riparativa sono i seguenti:

Attenzione alla vittima ed alla sua reale tutela. L’attenzione alla vittima significa: aiutare la vittima a ricominciare a vivere la propria esistenza, superando sentimenti di vendetta, rancore, sfiducia e paura; riparare il danno economico, fisico e psicologico provocato alla vittima dal reo; predisporre strategie d’intervento appropriate che tengano in considerazione il dolore e il disagio subito dalla vittima durante e dopo il reato.

Promozione ed incoraggiamento dell’autoresponsabilizzazione del reo. La riparazione si fonda su un percorso psicologico che dovrebbe portare l’autore del reato, ad elaborare il conflitto con le sue cause, a riconoscere la propria responsabilità e ad avvertire la necessità di riparare la sofferenza provocata alla vittima. L’intervento riparativo ha perciò una valenza terapeutica bidirezionale, orientata: a soddisfare i bisogni delle vittime ed a ristabilirne il senso di sicurezza, ed all’autoresponsabilizzazione e alla presa in carico da parte del reo delle conseguenze complessive del reato (danno alla vittima e alla comunità).

Riconoscimento alla comunità di un ruolo di parte attiva nel processo di riparazione.

La comunità può svolgere un doppio ruolo: può essere destinataria delle politiche di riparazione e di rafforzamento del senso di sicurezza collettivo – giustizia per la comunità; può essere attore sociale in un percorso "di pace" che si fonda sulla concreta azione riparativa dell’autore dell’offesa – giustizia nella comunità.

Presa in carico del senso d’insicurezza individuale e collettivo con il tentativo di contenimento dell’allarme sociale. La commissione di un reato ha come conseguenza immediata la percezione, da parte della comunità, della vulnerabilità dei propri componenti e dei loro beni. Tale percezione collettiva d’insicurezza dovrebbe essere controbilanciata da un atteggiamento da parte dello Stato, che porti i cittadini a ritenere che il comportamento violento è ingiusto e perciò non sarà più tollerato (rafforzamento degli standard morali). Dall’attività di riparazione dovrebbero emergere ed essere apprese dalla comunità indicazioni concrete riguardanti il comportamento da tenere, favorendo così una prevenzione generale positiva.

La mediazione si colloca all’interno di questo modello di giustizia come una delle possibili pratiche riparatorie. In generale quando di parla di giustizia riparativa, e delle pratiche concrete connesse a questo modello, si parla di forme di diversion, termine che comprende tutti gli interventi diretti ad evitare che l’autore di reato entri in contatto con il circuito penale-processuale.

 

 

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