Semidetenzione

 

Semidetenzione (artt. 53 e 55 della Legge 689 del 24.11.81)


Che cos’è


La semidetenzione è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689.81) e consiste nell’obbligo, per il condannato, di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena adibiti all’esecuzione del regime di semilibertà, o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all’esecuzione della misura.


Condizioni

 

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la semidetenzione, quando ritiene che essa non debba essere superiore ad un anno (art. 53 L. 689.81). La semidetenzione è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, abitualità o professionalità nel reato) ed oggettivi (reati ostativi di cui all’art. 4 bis O.P.).


Prescrizioni


La semidetenzione viene attuata attraverso la prescrizione dei seguenti obblighi e divieti determinati con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza:

divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;

sospensione della patente di guida (qualora sia necessaria per l’attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione in base all’art. 62 2° comma L. 689.81);

ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento d’identità;

obbligo di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.

Gli organi, competenti per il controllo sull’adempimento delle prescrizioni, sono l’Ufficio di pubblica sicurezza del Comune ove si svolge la misura, o il comando dell’Arma dei carabinieri.


Compiti del C.S.S.A.


Il Centro di Servizio Sociale Adulti non ha competenze specifiche relative ai soggetti in semidetenzione, per cui può svolgere interventi solo in caso di eventuali richieste del direttore dell’istituto penitenziario, o del Magistrato di Sorveglianza.


Modalità di esecuzione


I soggetti semidetenuti possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a sette giorni, per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia. In caso di ritardo di rientro superiore alle dodici ore, la pena sostituiva viene convertita in pena detentiva.
L’esecuzione della semidetenzione è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato, o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza. La semidetenzione è eseguita dopo le pene detentive. Le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.


Revoca


Quando vengono violate le prescrizioni, la Pubblica Sicurezza o il Direttore dell’Istituto di pena devono informare il Magistrato di Sorveglianza, che propone al Tribunale di Sorveglianza la conversione della pena sostitutiva nella pena detentiva (art. 66 L. 689.81).

 

 

 

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