Espulsione alternativa alla detenzione

 

Espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione

(art. 16 comma 5 Dlgs 286/98)

 

Nei confronti di un cittadino straniero, identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta (al riguardo non vi è alcun margine di discrezionalità) l’espulsione dal territorio dello Stato per un periodo di 10 anni.

 

Applicabilità dell’espulsione alternativa alla detenzione

 

L’espulsione come sanzione sostitutiva alla detenzione può essere disposta nei confronti di:

  1. chi è entrato clandestinamente in Italia;

  2. chi è entrato legalmente in Italia (con un visto di ingresso), ma non ha richiesto un permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso;

  3. chi ha il permesso scaduto da più di 60 giorni e non ha chiesto il rinnovo;

  4. chi ha il permesso revocato o annullato;

  5. chi non può provare che il suo reddito proviene da fonti lecite e quindi può essere sospettato dalla polizia di vivere con proventi illegali (art. 13 legge 646/82), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno;

  6. chi è sospettato dalla polizia di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (art. 2 legge 327/88), anche se ha il permesso o la carta di soggiorno.

 

Chi ha il permesso di soggiorno in corso di validità e non rientra nelle due categorie, di cui ai punti e) ed f), non può avere questo tipo di espulsione.

 

Esclusioni dall’applicazione dell’espulsione alternativa alla detenzione

 

L’espulsione come sanzione alternativa alla detenzione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi reati di una certa gravità, elencati dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (estorsione, rapina, omicidio, spaccio di stupefacenti aggravato, reati associativi, etc.), oppure reati previsti dal Testo Unico sull’Immigrazione, puniti con una pena edittale superiore nel massimo a due anni (favoreggiamento all’ingresso di straneri clandestini, della loro permanenza in Italia, etc.).

 

Procedura di applicazione dell’espulsione alternativa alla detenzione

 

L’espulsione alternativa alla detenzione è disposta dal Magistrato di Sorveglianza che, dopo avere acquisito (tramite l’Ufficio Matricola del carcere) le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello straniero, decide con Decreto motivato.

Il Decreto viene comunicato alla persona interessata che, entro 10 giorni, può presentare ricorso davanti al Tribunale di Sorveglianza. Il Tribunale di Sorveglianza fissa l’udienza entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso. L’esecuzione dell’espulsione alternativa alla detenzione rimane sospesa fino a che siano decorsi i termini per l’impugnazione, o fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Lo straniero rimane comunque in carcere (anche dopo l’eventuale rigetto dell’impugnazione), dove continua a scontare la pena detentiva finché non vi siano le condizioni per eseguire l’espulsione con accompagnamento alla frontiera (organizzazione del viaggio, etc.).

 

Conseguenze dell’espulsione alternativa alla detenzione

 

La pena detentiva si estingue dopo 10 anni dal giorno nel quale l’espulsione è stata eseguita, se prima di allora lo straniero rientra in Italia, l’espulsione alternativa alla detenzione è revocata e riprende l’esecuzione della pena.

 

 

 

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